COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 55 del 16/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALI 194 stagione sportiva 2008/09 Oggetto: Reclamo dell’Unione Sportiva Dilettantistica di Pietrasanta Marina avverso la squalifica del Dirigente Michele Fini fino al 10/05/2009 (C.U. n. 50 del 26/03/2009)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 55 del 16/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALI 194 stagione sportiva 2008/09 Oggetto: Reclamo dell’Unione Sportiva Dilettantistica di Pietrasanta Marina avverso la squalifica del Dirigente Michele Fini fino al 10/05/2009 (C.U. n. 50 del 26/03/2009) Il G.S.T. motivava così la sanzione irrogata con riferimento ai fatti accaduti nel corso della gara, disputata in data 22 marzo 2004, tra la ricorrente e la squadra ospitata Lunigiana: “Per avere offeso il D.G. E bestemmiato”. Avverso tale decisione la Società di cui in epigrafe proponeva rituale reclamo contestando, in toto, la riferita dinamica anche alla luce di una puntuale analisi delle motivazioni, sportive e morali, che animano la compagine reclamante e che vengono totalmente condivise anche dallo stesso dirigente. Per la difesa ad originare la vicenda sarebbe stato l'ingresso non autorizzato in campo del dirigente che, nel tentativo di soccorrere un giocatore infortunato, non avrebbe aspettato la necessaria decisione arbitrale. Il D.G. avrebbe dunque notificato al Fini il provvedimento di espulsione ed il tesserato avrebbe ottemperato all'ordine di lasciare il terreno di gioco senza profferire alcuna frase ed anzi, al termine della gara, si sarebbe recato dal D.G. per porgere le proprie scuse motivando l'indebito ingresso. Conclude, dunque, per la riduzione della sanzione inflitta. Ad avviso di questa C.D.T. il reclamo non merita accoglimento. Ad onta di quanto dettagliato nel ricorso, nel rapporto di gara non viene assolutamente descritto il supposto ingresso indebito sul campo da parte del dirigente ed anzi si legge: “...chiamato a soccorrere un giocatore...” con ciò smentendo la “confessione” della società in ordine alla illiceità del gesto iniziale. Vengono invece dettagliate le frasi, che qui si intendono integralmente richiamate, aventi indubbia connotazione blasfema pronunciate dal medesimo nel tentativo di richiamare l'arbitro ad una maggiore tutela dei propri giocatori. La squalifica irrogata al dirigente deve pertanto essere confermata e la medesima appare, anche nella sua entità, congrua ed adeguata. P.Q.M. La C.D.T. respinge il reclamo e dispone l'incameramento della relativa tassa.
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