COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 56 del 23/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare 167 / stagione 2008/2009 – Deferimento della Procura Federale a carico a) dei calciatori: – Talini Teodros, tesserato per l’A.S.D. Unione Bozzano 2006; – Marchionna Mattia, tesserato per il G.S.D. Lunigiana 1919; b) delle Società: – A.S.D. Unione Bozzano 2006; – G.S.D. Lunigiana 1919; affinché rispondano delle violazioni delle norme del C.G.S. di seguito indicate: entrambi i calciatori, per violazione dell’art. 1, commi 1 e 3; la Società Bozzano, per violazione dell’art. 4, commi 2, 3, 4, e art. 14, c.1; la Società Lunigiana, per violazione all’art. 4, comma 2.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 56 del 23/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare 167 / stagione 2008/2009 – Deferimento della Procura Federale a carico a) dei calciatori: - Talini Teodros, tesserato per l’A.S.D. Unione Bozzano 2006; - Marchionna Mattia, tesserato per il G.S.D. Lunigiana 1919; b) delle Società: - A.S.D. Unione Bozzano 2006; - G.S.D. Lunigiana 1919; affinché rispondano delle violazioni delle norme del C.G.S. di seguito indicate:  entrambi i calciatori, per violazione dell’art. 1, commi 1 e 3;  la Società Bozzano, per violazione dell’art. 4, commi 2, 3, 4, e art. 14, c.1;  la Società Lunigiana, per violazione all’art. 4, comma 2. Il risultato di una corposa indagine, svolta sulla base di una denuncia della Società Lunigiana 1919 trasmessa dal C.R.T., ha determinato la procura Federale a disporre il deferimento dettagliatamente indicato in epigrafe con provvedimento emesso in data 20 febbraio 2009. Ricevuti gli atti, accertata la regolarità delle notifiche, questa C.D. ha disposto la trattazione per la data odierna. Risultano presenti: - per la Procura federale l’Avvocato Marco Stefanini, Sostituto; - il calciatore Talini Teodros, assistito e rappresentato dal genitore Massimiliano; - il calciatore Marchionna Mattia, minore; - la Società G.S.D. Lunigiana in persona del Sig. Pietro Rizzi, Presidente. Non è presente, né ha inviato alcuna memoria a difesa, la Società A.S.D. Unione Bozzano. Vengono introdotti, dapprima, il calciatore Marchionna Mattia ed il Presidente della Lunigiana. Il dibattimento viene aperto dal Presidente della Commissione il quale precisa che al termine della gara Bozzano – Lunigiana, disputata in data 20/09/2008 e valevole per il campionato Iuniores Regionale, alcuni calciatori della Lunigiana (riconosciuti perchè indossanti la tuta con i colori sociali) venivano aggrediti da tesserati e tifosi della squadra avversaria, riportando conseguenze fisiche, gravi per alcuni (il calciatore Daniele Baldini ha avuto una prognosi di giorni 25; il dirigente Fontana gg.7), contusioni ed abrasioni per altri. L’evento, non a conoscenza dell’arbitro perché accaduto dopo che questi aveva lasciato gli spogliatoi, era oggetto di segnalazione - denuncia da parte della Società G.S.D. Lunigiana. Dalle indagini avviate, la Procura Federale appurava che “ ispiratore e promotore “ del fatto è stato il calciatore Talini Teodros in reazione ad un presunto insulto di carattere razziale che gli sarebbe stato rivolto dal calciatore di parte avversa, Marchionna Mattia. Da ciò il deferimento di entrambi i calciatori e, per la connessa responsabilità oggettiva, delle due Società. Il rappresentante della Procura Federale, Avvocato Stefanini, invitato ad esporre la posizione dell’Ufficio, ripercorre i fatti rilevando che essi non possono che essere stati conseguenza del comportamento del Marchionna. Ricorda a tal proposito come il Talini avesse manifestato un eccessivo nervosismo in campo tanto da essere sostituito dall’allenatore perché giustamente preoccupato dell’anomalo comportamento del calciatore. Tale atteggiamento trova conferma nella dichiarazione resa dal Marchionna in sede di istruttoria di aver reagito verbalmente “ in modo risentito” al comportamento di gioco del Talini. Ciò depone per la veridicità della versione resa dal calciatore Talini in ordine all’insulto razziale ricevuto. L’avvocato Stefanini pone l’accento sulla improduttività dell’uso delle frasi del tipo di quella pronunziata, giustamente sanzionate ogni qual volta vengono portate all’attenzione degli organi della Giustizia Sportiva. Chiede quindi irrogarsi al calciatore Marchionna la sanzione della squalifica per cinque giornate di gara e alla Società Lunigiana, per la conseguente responsabilità oggettiva la sanzione dell’ammenda per € 1.000,00. Il calciatore Marchionna nega di aver rivolto all’avversario la frase imputatagli dichiarando di essersi limitato a rivolgergli frase, indubbiamente volgare, ma di uso comune fra calciatori. Il Presidente della Lunigiana, intervenendo per la società, ne afferma l’estraneità alla vicenda e, comunque, ritiene eccessiva l’entità dell’ammenda richiesta dalla Procura. Rileva che nessuno ha udito pronunciare la frase incriminata, solo riferita dal Talini al proprio allenatore e quindi nulla può essere addebitato al Marchionna Constatata la assenza della A.S.D.Bozzano 2006 viene a questo punto introdotto il calciatore Talini Teodros assistito, in quanto minore, dal genitore Massimiliano. In ordine al deferimento relativo a detto calciatore, l’Avvocato Marco Stefanini, in rappresentanza della Procura, pone in evidenza la gravità dei fatti (cruenti) che hanno avuto conseguenze fisiche di rilievo nei confronti di soggetti tesserati e non e, in particolare, di un calciatore. Si è trattato di una vera e propria vendetta posta in essere nei confronti di un avversario che non trova alcuna giustificazione né quale reazione a provocazioni, di qualsiasi tipo esse possano essere, né quale sfogo, comunque e sempre ingiustificato ed ingiustificabile, per effetto di una gara spigolosa e dall’esito negativo. La partita si è svolta infatti nella norma con risultato oltremodo favorevole alla squadra di appartenenza del Talini ( 5 a 1). La gravità del capo di incolpazione a carico del Talini, ovvero aver istigato all’ attuazione dell’aggressione, unitamente alla entità delle conseguenze, determina la richiesta della applicazione delle seguenti sanzioni: - al calciatore Talini Teodros la squalifica per sei giornate di gara; - all’A.S.D. Bozzano 2006, l’ammenda per € 2.500,00. Assente il legale rappresentante della Società Bozzano, viene ascoltato il calciatore Talini il quale, attraverso le dichiarazioni del genitore che lo rappresenta, afferma di essere del tutto estraneo a quanto addebitatogli; di aver solo assistito alla scena, uscendo dagli spogliatoi, mentre i fatti erano in corso. Il Signor Massimiliano Talini dichiara che il figlio, per abitudini e comportamenti caratteriali, non è capace di compiere quanto attribuitogli precisando che la sua presenza in questa sede, unitamente a quella del figlio, è dovuta più che altro ad una questione di carattere morale e definisce l’accaduto come increscioso e del tutto ingiustificato. Dichiarato chiuso il dibattimento la C.D., riunita in Camera di Consiglio, osserva preliminarmente che il calciatore Marchionna, minorenne, non è accompagnato da alcuno dei genitori esercenti la potestà, con la conseguenza che la sua presenza è “tamquam non esset” e non può quindi tenersi in alcun conto quanto egli ha poco prima affermato. L’episodio, di notevole gravità anche per le conseguenze fisiche subite, in modo particolare da un calciatore, nonché da altri soggetti, tesserati e non, non trova alcuna giustificazione, posto che possa esisterne una che avalli comportamenti di questo tipo. Esso è da classificare, quindi, come atto di violenza pura, perpetrata per di più con particolare cattiveria ed il deliberato intento di recar danno, risultando appurato che esso è stato portato a termine a colpi di casco da motociclista. Le testimonianze indicano essersi verificata nel contesto anche l’asportazione di due borse contenenti indumenti di giuoco, successivamente rinvenute ma mancanti di quattro paia di scarpe, il che contribuisce ad aggravare l’episodio. Si rileva che è indubbiamente provata la responsabilità oggettiva prevista dal C.G.S. a carico della Società Bozzano considerato che l’aggressione subita dai calciatori della Società Lunigiana è stata attuata da un gruppo di teppisti istigati dal calciatore Talini, tesserato per detta Società. A tal proposito si ricorda che il calciatore Talini ha affermato, in sede di indagine della Procura Federale, che ”… un gruppo di tifosi del Bozzano hanno costretto un’auto con a bordo due o tre giocatori della Lunigiana a fermarsi……”. Tale tesi viene ampiamente smentita dalle convergenti testimonianze che lo indicano quale incitatore, quindi protagonista e partecipante all’aggressione. La responsabilità che qui si addebita trova, inoltre, ampia conferma nella lettera con cui, stigmatizzato l’episodio definito “vile aggressione,” la Società Bozzano porge le scuse per l’accaduto ai calciatori aggrediti, pur affermando l’estraneità della Società al comportamento dei facinorosi. Elemento importante al fine di confermare la responsabilità della Società è dato, inoltre, dalle affermazioni rese nell’immediatezza dell’accaduto da due dirigenti del Bozzano, riportate dai testi nella istruttoria, del tenore “da ora in poi gli faremo pagare il biglietto”: ciò significa che la Società conosce quei “tifosi” per cui sono del tutto prive di fondamento le dichiarazioni rese dalla Società Bozzano in merito. Sotto il profilo della responsabilità è rilevante anche la identificazione effettuata dalla Polizia di Stato di tre dei più numerosi partecipanti (tra i quindici ed i venti) già conosciuti per precedenti specifici. Né può escludersi la estraneità all’episodio del calciatore Talini, dato che egli è stato riconosciuto come attivo partecipante e istigatore da parte di alcuni testimoni: dette testimonianze pongono nel nulla le argomentazioni dello stesso tendenti ad escludere ogni sua partecipazione attiva. L’aggressione risulta per di più mirata dato che la autovettura fermata è quella del Marchionna, unico calciatore nei confronti del quale il Talini aveva interesse a manifestare uno spirito di rivalsa o, come osservato dalla Procura Fedrerale, di vera e propria vendetta. Si rileva ancora a questo proposito che le testimonianze dei dirigenti del Bozzano (Perna e Chiantelli), rivolte ad escludere che il Talini abbia colpito con un calcio al volto il Baldini, costituiscono ulteriore conferma circa la partecipazione del calciatore all’aggressione, come emerge del resto inequivocabilmente dalle testimonianze acquisite in istruttoria. La affermazione del calciatore di essere stato offeso dal Marchionna con espressione di tipo razziale, come dichiarato fin dall’inizio delle indagini, non può giustificare alcun tipo di reazione, in modo particolare della gravità di quella posta in essere. La partita è stata disputata nell’ambito della normalità, come si deduce dall’esame del rapporto di gara concludendosi con la vittoria per 5 a 1 da parte dell’U.S. Unione Bozzano: di conseguenza l’unico soggetto che potesse aver interesse a scatenare la rissa è il Talini, interesse fondato su una reazione, che comunque non può accettarsi, alla frase di tipo discriminatorio – razziale che gli è stata rivolta dal Marchionna. Il Talini ha poi trovato facile esca in alcuni soggetti ai quali indubbiamente non può attribuirsi la qualifica di tifosi. Anche se il Talini non è stato riconosciuto espressamente, come sostiene la difesa, quale autore del calcio inferto al calciatore Baldini, è indubbio quindi, perché testimonialmente provato, che egli abbia avuto una parte determinante nel far bloccare la macchina del Marchionna e nell’incitare gli aggressori. Il suo comportamento è quindi da sanzionare in maniera esemplare, anche se gli viene contestata unicamente la istigazione alla aggressione per non essere stato identificato l’autore materiale dell’episodio di violenza più grave. Giova ad alimentare il dubbio, oltre la testimonianza resa dai propri dirigenti, anche la corretta dichiarazione resa dal Baldini circa il non aver potuto vedere chi lo ha colpito. Per quanto concerne il Marchionna è verosimile, per quanto in atti, che egli abbia apostrofato l’avversario con la frase razzista specificatamente riportata dal Talini innanzi il rappresentante della Procura Federale e da questi verbalizzato, per cui tale comportamento è da sanzionare, indipendentemente dalle conseguenze derivate ed anche se l’interessato esclude l’episodio, limitandosi a dichiarare di aver reagito “ in modo risentito”. Sostiene ancora a sua difesa il calciatore che se egli avesse effettivamente pronunciato la frase addebitatagli, l’arbitro lo avrebbe espulso, circostanza questa che non può essere presa in esame quale esimente, trovando peraltro conferma nelle dichiarazioni del Talini in proposito.. L’aver ammesso in istruttoria di aver reagito verbalmente “ in modo risentito” non esclude a priori che la frase pronunciata sia proprio quella che gli si addebitata. La C.D., rileva che dalla acclarata responsabilità dei calciatori discende quella di carattere oggettivo delle rispettive Società di appartenenza con la conseguente conferma dell’atto di deferimento e delle violazioni delle norme del C.G.S. con esso contestate. P.Q.M. delibera di infliggere le seguenti sanzioni: - al calciatore Marchionni Mattia la squalifica per cinque giornate di gara; - al G.S.D. Lunigiana 1919 la sanzione dell’ammenda di € 500,00, (cinquecento), pari al minimo edittale; - al calciatore Talini Teodros, in considerazione della gravità delle conseguenze dell’episodio da lui istigato, la squalifica per otto giornate di gara; - alla A.S.D. Unione Bozzano 2006, tenuto in debito conto anche il pessimo comportamento processuale, la sanzione dell’ammenda per € 3.000,00 (tremila).
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