• Stagione sportiva: 2008/2009
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 56 del 23/04/2009
Delibera della Commissione Disciplinare
156 / stagione 2008/2009 – Deferimento della Procura Federale a carico:
– del calciatore Riessler Lorenzo per la violazione dell’art.1, comma 1, in relazione all’art. 40, comma 4, delle NOIF e dell’art. 10, commi 2 e 4, del C.G.S.;
– del tesserato Sig. Lazzarini Antonio, nella sua qualità di Presidente della Rondinella Calcio s.r.l. Firenze, per aver anch’egli violato le norme sopraindicate in virtù del mancato controllo sulla corretta applicazione delle disposizione vigenti in materia di tesseramento;
– della Società Rondinella Calcio s.r.l. Firenze per la responsabilità diretta (art. 4, comma 1 C.G.S.) conseguente alle violazioni commesse dal suo Presidente.
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 56 del 23/04/2009
Delibera della Commissione Disciplinare
156 / stagione 2008/2009 – Deferimento della Procura Federale a carico:
- del calciatore Riessler Lorenzo per la violazione dell’art.1, comma 1, in relazione all’art. 40, comma 4, delle NOIF e dell’art. 10, commi 2 e 4, del C.G.S.;
- del tesserato Sig. Lazzarini Antonio, nella sua qualità di Presidente della Rondinella Calcio s.r.l. Firenze, per aver anch’egli violato le norme sopraindicate in virtù del mancato controllo sulla corretta applicazione delle disposizione vigenti in materia di tesseramento;
- della Società Rondinella Calcio s.r.l. Firenze per la responsabilità diretta (art. 4, comma 1 C.G.S.) conseguente alle violazioni commesse dal suo Presidente.
Con provvedimento in data 27/02/2009 la Procura Federale ha effettuato il deferimento a carico dei tesserati e dell’Ente indicati in premessa per le violazioni ivi addebitate.
Riscontrato il rispetto delle formalità previste, questa C.D. ha disposto la discussione per la data odierna.
Sono quindi presenti:
- il calciatore, minore di età, rappresentato dalla madre Signora Silvia Frosali,
- il Presidente della Rondinella Calcio s.r.l. Firenze, tramite delega rilasciata al dirigente Sig. Remo Micheli.
La Procura Federale è rappresentata dall’ Avvocato Marco Stefanini.
Il Presidente del Collegio avvia il dibattimento precisando che, nel corso delle indagini avviate su segnalazione del Delegato Provinciale di Firenze per il Settore Giovanile e Scolastico della L.N.D, la Procura Federale ha rilevato il fatto che il calciatore Lorenzo Riessler è stato tesserato contemporaneamente per due società: la S.S. Audace Galluzzo A.S.D. e la Rondinella Calcio s.r.l. Firenze. Infatti, mentre era in corso la procedura per il tesseramento presso la prima Società, conclusasi in data 20 ottobre 2008, veniva richiesto, in data 13 settembre 2008, altro tesseramento per la Società Rondinella Calcio s.r.l. Firenze.
Viene inoltre deferito il Presidente della Rondinella cui viene addebitata l’assenza di controlli sul possesso da parte del calciatore dei requisiti necessari al tesseramento, oltre che la omessa vigilanza sulla legittimità delle firme apposte sulla relativa richiesta.
Così esposti i motivi del deferimento viene data la parola al rappresentante della Procura Federale.
L’Avvocato Stefanini rileva che quanto accaduto risulta per “tabulas” per cui non necessita alcuna ulteriore attività istruttoria. Dichiara comunque che l’aspetto più grave che caratterizza il deferimento è l’aver consentito la Società Rondinella la apposizione di un firma da parte di chi non ne aveva titolo.
Ciò premesso chiede la irrogazione delle seguenti sanzioni:
- al calciatore Riessler Lorenzo, la sanzione di un mese di squalifica:
- al Signor Lazzarini Antonio, la inibizione per mesi quattro;
- alla Rondinella Calcio s.r.l. la sanzione dell’ammenda per € 750,00.
La Signora Silvia Frosali, esercente la potestà sul minore Lorenzo, dichiara che l’accaduto è conseguenza del fatto che riteneva che si trattasse non di due Società ma di un tutt’uno, visto che giocavano sullo stesso campo; che non vi è stata da parte propria alcuna finalità diversa dall’accontentare il figlio nel praticare lo sport calcistico.
Da parte sua il rappresentante della Società Rondinella, richiamato il particolare momento economico-finanziario della Società, ne afferma la assoluta buonafede con il precisare che nel tentativo di proporre la attività giovanile si è tentato di tesserare ragazzi che già nel recente passato avevano militato nelle squadre sociali e, in particolare, che per quanto riguarda il Riessler, ritenevano che fosse libero da vincoli, avendolo avuta in forza nella precedente stagione sportiva. Ricorda che le due squadre giocavano sullo stesso terreno e che, comunque il calciatore non ha preso parte ad alcuna gara.
Chiusa la fase dibattimentale la Commissione passa a decisione.
E’ fuor d’ogni dubbio che, come risulta dal fascicolo istruttorio, è stato posto in essere un doppio tesseramento, cosa espressamente vietata dall’art. 40, comma 4, delle N.O.I.F..
Le responsabilità dei tesserati appaiono evidenti, oltrechè dalle dichiarazioni rese dagli interessati in sede istruttoria, dai moduli di richiesta di tesseramento depositati dalle due Società, pervenuti rispettivamente in data 4 agosto (completata il 17 ottobre successivo con l’apposizione della firma, fino a quale momento mancante, di uno dei due genitori) dall’Audace Galluzzo e in data 13 settembre 2008 dalla Società Rondinella Calcio s.r.l. Firenze.
Di entrambe le richieste esiste in atti la relativa documentazione
Altrettanto indubbia è la responsabilità del Presidente della Società, giusto il disposto dell’art. 10, commi 2 e 4, del vigente C.G.S.: egli non ha esercitato, o fatto esercitare, il controllo sulla possidenza da parte del calciatore dei requisiti necessari e sul corretto adempimento delle formalità richieste ed in particolare sul fatto che il calciatore non fosse già tesserato per altra squadra. Il Presidente ha inoltre consentito la apposizione di firma da parte di soggetto non esercente la potestà sul minore il che fa venir meno il requisito della sottoscrizione della richiesta di tesseramento da parte di entrambi i genitori, come previsto dall’ art. 39, c. 2, delle N.O.I.F., richiamato dalla circolare interpretativa del Settore Giovanile e Scolastico n riportata sul C.U. n. 1 del Settore.
La difesa della madre del calciatore se appare labile nella dichiarazione di aver ritenuto che si trattasse di un’unica società (…ci avevano detto che il Galluzzo e la Rondinella era praticamente un’unica società……), essa è sincera, ma non per questo scevra da responsabilità, allorchè riconosce che la firma apposta non è dell’altro genitore ma di un terzo “che si è sempre assunto le responsabilità nei confronti miei e di mio figlio”.
In ordine a tale deposizione la C.D. apprezza la pacatezza e la serenità con cui la madre del calciatore ha svolto i propri argomenti.
Rimane da esaminare quale sia la responsabilità del calciatore che, all’epoca dei fatti aveva appena compiuto il 14° anno di età.
Il semplice fatto di essere tesserato comporta la necessità di rispettare e osservare tutte le norme che regolano i comportamenti del singolo nell’ambito dell’attività federale e ciò indipendentemente dall’età dell’associato. Tuttavia l’educazione al rispetto di tali norme incombe in modo particolare sui genitori qualora il giocatore sia minorenne e comunque sulle Società che gestiscono i giovani.
Ricorrendo da parte del calciatore non già la violazione di una norma di carattere disciplinare nell’ambito di un comportamento sportivo, la C.D. ritiene che la sanzione venga determinata per il calciatore minorenne, e solo per tale motivo, in maniera attenuata, mentre per quanto riguarda la Società essa deve essere particolarmente afflittiva per il comportamento posto in essere in aperta violazione delle norme che regolano il tesseramento, delle quali deve avere piena conoscenza. Va da sé che il comportamento del genitore che ha sottoscritto la richiesta non può essere oggetto di esame trattandosi di soggetto non tesserato.
P.Q.M.
la C.D. delibera infliggersi:
- al calciatore Lorenzo Ressler, la squalifica per quindici giorni;
- al tesserato Lazzarini Antonio, nella sua qualità di Presidente della Rondinella Calcio s.r.l. Firenze, la inibizione per mesi quattro;
- alla Società Rondinella Calcio s.r.l. Firenze, la ammenda di € 750,00 (settecentocinquanta).
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Delibera della Commissione Disciplinare
156 / stagione 2008/2009 – Deferimento della Procura Federale a carico:
– del calciatore Riessler Lorenzo per la violazione dell’art.1, comma 1, in relazione all’art. 40, comma 4, delle NOIF e dell’art. 10, commi 2 e 4, del C.G.S.;
– del tesserato Sig. Lazzarini Antonio, nella sua qualità di Presidente della Rondinella Calcio s.r.l. Firenze, per aver anch’egli violato le norme sopraindicate in virtù del mancato controllo sulla corretta applicazione delle disposizione vigenti in materia di tesseramento;
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