COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 57 del 30/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALI 189 stagione sportiva 2008/09 Reclamo proposto dall’US Villa Basilica avverso la decisione del G.S.T. Pistoia, che ha squalificato il sig. Del Cittadino Kevin fino al 17.02.2010. C.U. n° 35 del 18.03.2009.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 57 del 30/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALI 189 stagione sportiva 2008/09 Reclamo proposto dall'US Villa Basilica avverso la decisione del G.S.T. Pistoia, che ha squalificato il sig. Del Cittadino Kevin fino al 17.02.2010. C.U. n° 35 del 18.03.2009. Il Giudice Sportivo comminava la squalifica in epigrafe al calciatore Del Cittadino Kevin, poichè “dopo essere stato espulso per doppia ammonizione, offendeva il DG colpendolo successivamente con uno schiaffo violento su una mano facendogli cadere il cartellino provocandogli leggero dolore ed arrossamento del dorso della mano. Fino al termine della gara continuava ad offendere il D.G.”. Con il reclamo proposto la società fornisce la propria versione dei fatti. Afferma che si sia trattato di un gesto istintivo nella concitazione per richiedere attenzione all'arbitro, con sostanziale mancanza di volontà in merito alle conseguenze riportate sul rapporto di gara. Conclude con la richiesta di riduzione della sanzione, stante anche la giovane età del ragazzo. Nel supplemento di rapporto richiesto all'arbitro a fini istruttori, il DG oltre a confermare quanto già indicato agli atti, confuta l'affermazione della reclamante in merito alla contestuale presenza di più giocatori intorno al DG. Il reclamo merita parziale accoglimento. I fatti contestati appaiono sanzionati dal Primo Giudice tenuto conto della discriminante del dolore patito dal D.G. Già in altre occasioni, poi, questa Commissione Disciplinare ha fatto presente di ritenere oltremodo oltraggioso qualsiasi gesto che comporti lo spossessamento del cartellino da parte dell'arbitro. Sulla questione della eccessività della sanzione legata alla giovane età del calciatore e alla funzione educativa dello sport (citata nelle conclusioni dalla reclamante), si ribadisce come proprio l'irrogazione di una sanzione congrua potrà consentire al giovane tesserato un'attenta riflessione sulla sua correttezza in campo, così da evitare gesti inconsulti al momento della ripresa della sua attività agonistica. Si ritiene, però, ad una seconda lettura delle carte, alla luce del supplemento di rapporto e tenuto conto del dolore “leggero” patito dal D.G., nonché considerando motivi di equità, di ridurre la squalifica comminata. P.Q.M. La Commissione Disciplinare riduce la squalifica al tesserato Del Cittadino Kevin a nove mesi. Dispone incamerarsi la relativa tassa.
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