COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 57 del 30/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO GIOVANISSIMI “B” 214 stagione sportiva 2008/09 Reclamo proposto dall’US Affrico ASD avverso la decisione del G.S.T. Firenze, che ha comminato alla società l’ammenda di € 900,00. C.U. n° 43 del 14.04.2009.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 57 del 30/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO GIOVANISSIMI “B” 214 stagione sportiva 2008/09 Reclamo proposto dall'US Affrico ASD avverso la decisione del G.S.T. Firenze, che ha comminato alla società l'ammenda di € 900,00. C.U. n° 43 del 14.04.2009. Il Giudice Sportivo di Firenze comminava alla società US Affrico ASD la sanzione dell'ammenda di € 900,00 “per aver un proprio sostenitore, riconosciuto come tale perchè indossava una tuta della società, offeso ripetutamente il D.G. Il medesimo sostenitore, a fine gara, porgeva la mano al D.G. in segno di scherno stringendogli nel contempo la mano destra con l'intento di fargli male per effetto di un anello che indossava ad una delle dita. Di poi strattonava violentemente il D.G. e lo tirava con forza verso di sè provocandogli improvviso e violento dolore alla spalla destra. Successivamente l'arbitro riusciva a liberarsi ed a raggiungere la propria auto. In tale contesto il detto sostenitore proferiva ripetute offese e minacce nel confronti del D.G. Sanzione contenuta tenuto conto che trattasi di soggetto isolato”. Con il reclamo proposto la società afferma di essere “in perfetta sintonia con la decisione del Giudice Sportivo”, e che l'individuo protagonista del fatto addebitato è oltretutto un tesserato della società. Conclude con la richiesta di commutazione della sanzione da ammenda a squalifica del tesserato, il quale viene individuato e identificato dalla reclamante. Il reclamo non merita accoglimento. Quanto accaduto è assolutamente chiaro dal rapporto di gara, ed è stato oltretutto confermato senza riserve dalla stessa società. In merito all'entità dell'ammenda, il Primo Giudice ha ben calibrato la sanzione, prendendo correttamente atto dell'episodio isolato. La richiesta di commutazione della sanzione da ammenda a squalifica non può essere accolta tanto per giurisprudenza consolidata tanto per esigenze di afflittività (la richiesta è evidentemente strumentale, in tale senso), nonché per la responsabilità della società. P.Q.M. La Commissione Disciplinare respinge il reclamo. Dispone incamerarsi la relativa tassa.
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