COMITATO REGIONALE TOSCANA COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 12/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 111 stagione sportiva 2008/09 Reclamo della A.S.D. Virtus Chianciano avverso la decisione del G.S.T. Che ha squalificato il sig. Francesco Laurenzi fino al 28/02/2009. C.U. n. 37 del 15/01/2009.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 12/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 111 stagione sportiva 2008/09 Reclamo della A.S.D. Virtus Chianciano avverso la decisione del G.S.T. Che ha squalificato il sig. Francesco Laurenzi fino al 28/02/2009. C.U. n. 37 del 15/01/2009. Sul finire del I° tempo della gara Virtus Chianciano – Lucignano, valevole per il campionato di I categoria-gir. E , l'allenatore della squadra ospitante veniva allontanato dal campo per contegno irriguardoso nei confronti dell'arbitro. Inoltre al momento della notifica del provvedimento si rifiutava di lasciare il terreno di gioco, costringendo il capitano della squadra ad intervenire per allontanarlo. Per tale comportamento veniva sanzionato con una squalifica di un mese e mezzo. Propone reclamo la società della Virtus Chianciano, la quale contesta sia che il suo tesserato abbia pronunciato la frase irriguardosa contestatagli; sia che il medesimo abbia opposto resistenza al suo allontanamento dal campo. Secondo la reclamante, infatti,la frase attribuita al suo tesserato sarebbe stata pronunciata da qualcuno del pubblico presente dietro la rete metallica confinante con la panchina. Sostiene,inoltre, che il capitano della squadra si sarebbe avvicinato alla panchina non perchè richiamato dal D.G. ma soltanto per riportare un po di calma e comunque quando ormai l'allenatoresi era già allontanato dal terreno di gioco. Per tali motivi chiede una riduzione della sanzione. Chiede, altresì,di essere ascoltata. In data 30/01/2009 compariva davanti a questa C.D. Il sig. Butoni Lisandro in qualità di Presidente della Virtus Chianciano. Il medesimo ribadisce quanto già sostenuto in sede di reclamo. L'arbitro nel supplemento di rapporto gara ribadisce di aver individuato nel sig. Laurenzi Francesco la persona che pronunciava la frase incriminata. Tale convinzione deriva dal fatto che in quel momento si trovava nelle vicinanze della panchina e guardava proprio in quella direzione. Conferma, inoltre, che doveva sollecitare l'intervento del capitano della Virtus Chianciano per allontanare dal campo il tesserato in questione. Dall'esame degli atti del procedimento questa C.D ritiene provati i fatti contestati al tesserato in oggetto.Tale convinzione deriva sia dalla certezza manifestata dal D.G. nel descrivere quanto avvenuto sul campo; sia per la poco convincente tesi difensiva. Questa C.D. Ritiene, altresì, congrua la sanzione inflitta dal G.S. P.Q.M. Respinge il reclamo e ordina l'incameramento della relativa tassa.
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