COMITATO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N° 19 del 31/10/2001 – pubbl. su www.figctaa.it Delibere della Commissione Disciplinare RICORSO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S. VIRTUS DON BOSCO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA VALIDA PER IL CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE DISPUTATA A BOLZANO IL GIORNO 08.09.2001 TRA VIRTUS DON BOSCO E SV TERMENO-TRAMIN (C.U. N. 15 DEL 04.10.2001)

COMITATO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE - STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N° 19 del 31/10/2001 – pubbl. su www.figctaa.it Delibere della Commissione Disciplinare RICORSO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S. VIRTUS DON BOSCO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA VALIDA PER IL CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE DISPUTATA A BOLZANO IL GIORNO 08.09.2001 TRA VIRTUS DON BOSCO E SV TERMENO-TRAMIN (C.U. N. 15 DEL 04.10.2001) In accoglimento del reclamo proposto dalla società SV TERMENO-TRAMIN, il Giudice Sportivo, accertata la partecipazione alla gara in oggetto di 5 calciatori “fuori quota” nelle file dell’ A.S. VIRTUS DON BOSCO, infliggeva alla medesima la punizione sportiva della perdita della gara, l’ammenda per lire 100.000.- e la penalizzazione di 1 punto in classifica. Avverso detto provvedimento ha proposto rituale e tempestivo ricorso la società A.S. VIRTUS DON BOSCO eccependo l’erronea applicazione della norma sui “fuori quota” e, in subordine, l’eccessività delle sanzioni inflitte. Il reclamo è solo parzialmente fondato. In effetti la società A.S. VIRTUS DON BOSCO ha impiegato complessivamente 5 calciatori nati prima dell’1.1.1983, così contravvenendo alla norma di cui al C.U. n. 1 di data 04.07.2001 lettera A/9, b). L’inosservanza della predetta disposizione comporta peraltro ai sensi dell’art. 7, comma 5, C.G.S. la sola sanzione della punizione sportiva della perdita della gara. P.Q.M. la Commissione Disciplinare in parziale accoglimento del ricorso conferma la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato A.S. VIRTUS DON BOSCO – SV TERMENO-TRAMIN 0 - 2 revocando le ulteriori sanzioni dell’ammenda, ritenuta anche la buona fede della ricorrente, e della penalizzazione. Poichè il ricorso è stato ancorchè parzialmente accolto, si ordina la restituzione della relativa tassa.
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