COMITATO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N° 24 del 29/11/2001 – pubbl. su www.figctaa.it Delibere della Commissione Disciplinare OGGETTO: ricorso della società VALLAGARINA avverso il provvedimento di squalifica inflitta dal Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale al calciatore SANTORUM Claudio di cui al C.U. n. 20 di data 08.11.2001 (Campionato di Eccellenza)

COMITATO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE - STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N° 24 del 29/11/2001 – pubbl. su www.figctaa.it Delibere della Commissione Disciplinare OGGETTO: ricorso della società VALLAGARINA avverso il provvedimento di squalifica inflitta dal Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale al calciatore SANTORUM Claudio di cui al C.U. n. 20 di data 08.11.2001 (Campionato di Eccellenza) Con delibera pubblicata sul C.U. n. 20 di data 8.11.2001 il Giudice Sportivo, decidendo in ordine ai fatti accaduti nel corso della gara MEZZOCORONA – VALLAGARINA del 28.10.2001, valida per il campionato di Eccellenza, infliggeva al giocatore SANTORUM Claudio (Vallagarina) la squalifica fino al 31.12.2003 per ”avere colpito il Direttore di gara con una testata al capo, senza peraltro procurargli dolore permanente, dopo averlo anche offeso e per avergli lanciato, senza colpirlo, una borraccia d’acqua attingendolo con il contenuto fuoriuscito dalla stessa”. Avverso il detto provvedimento ha proposto rituale e tempestivo ricorso la società Vallagarina deducendo che l’episodio si sarebbe svolto con diverse modalità e che sarebbe comunque stato commesso da un giocatore in stato di shock a causa di un gravissimo infortunio subito alla mano. All’odierno dibattimento venivano sentiti, avendone fatta tempestiva richiesta, il Presidente della società reclamante, il calciatore Claudio Santorum (ancora profondamente provato dall’infortunio subito) e il massaggiatore della società Vallagarina signor Marino Volani. Veniva altresì sentito il Direttore della gara. Il reclamo è parzialmente fondato e come tale va accolto per quanto di ragione. L’audizione delle parti e del Direttore di gara ha consentito di meglio e più approfonditamente ricostruire la dinamica dei fatti rispetto a quanto risultante dalla ovviamente scarna documentazione scritta in possesso del G.S. Si è così potuto accertare che al 7° minuto del I tempo il signor Claudio Santorum (nato il 5 luglio 1980), portiere della società Vallagarina, in un fortuito scontro di gioco subiva un gravissimo infortunio alla mano destra. In particolare subiva la lussazione della prima falange del pollice della mano destra con frattura esposta del condilo-ulnare della falange stessa e copioso versamento di sangue (come attestato dalla documentazione medica allegata al ricorso): le lesioni richiedevano il suo ricovero all’ospedale ove veniva sottoposto ad intervento chirurgico. L’azione proseguiva e la società Mezzocorona segnava una rete, sicchè calciatori e direttore di gara si portavano verso il centro del campo per la ripresa del gioco, senza che, in un primo momento, nessuno avesse percepito l’effettiva gravità dell’infortunio subito dal portiere. Questi rimaneva accasciato al suolo, sicchè interveniva il massaggiatore a soccorrerlo. Anche il direttore di gara ritornava verso l’area di rigore ove il portiere era a terra per accertarsi dell’accaduto. A questo punto il Santorum, sotto shock sia per la violenza del dolore che per l’impressionante effetto ottico delle lesioni subite, si alzava di scatto e si avvicinava all’arbitro insultandolo e protestando scompostamente. A mente fredda il calciatore, pentito dell’accaduto, spiega il proprio comportamento con l’intenzione di protestare nei confronti dell’arbitro che – a suo parere – non aveva compreso la gravità dell’incidente. Così facendo si veniva però a trovare con il proprio volto a pochi centimetri dal volto dell’arbitro e nella dinamica delle proteste scomposte con la fronte colpiva la fronte dell’arbitro: il colpo non provocava particolari conseguenze al direttore di gara proprio grazie alla distanza ravvicinata delle due teste. A questo punto l’arbitro espelleva il calciatore, il quale per stizza calciava violentemente una borraccia colma d’acqua che si trovava appoggiata sul terreno nei pressi, il cui contenuto andava a colpire casualmente il direttore di gara. L’accurata e dettagliata descrizione dei fatti consente di ridimensionare la gravità dell’episodio, inquadrandolo in un comportamento gravemente ingiurioso e di scomposta protesta culminata dapprima in uno scontro tra le due teste non connotato dalla precisa volontà di colpire il direttore di gara e successivamente in una doccia fuori programma per l’arbitro senza precisa volontà da parte del calciatore di volerlo colpire con la borraccia scalciata o con il suo contenuto. Già di per sè dunque il provvedimento di squalifica inflitta al giocatore andrebbe ridotto. Ma nell’irrogazione concreta della sanzione non può non tenersi conto dell’eccezionalità della situazione. Il calciatore Claudio Santorum aveva subito un gravissimo infortunio (impressionante alla vista e dolorosissimo) e, anche in considerazione della giovane età, era in evidente stato di confusione. Nella quantificazione della sanzione dovrà tenersi conto anche dell’assenza di specifici precedenti a suo carico e del ravvedimento dimostrato in sede di sua audizione da parte di questa Commissione. Per tutti questi motivi appare congruo ridurre la sanzione della sua squalifica a tutto il 10 dicembre 2002. Poichè il reclamo è stato parzialmente accolto, si ordina la restituzione alla società Vallagarina della relativa tassa.
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