COMITATO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N° 28 del 20/12/2001 Delibere della Commissione Disciplinare OGGETTO: deferimento signor Pasquale Squicciarini per violazione dell’art. 3 comma 1 del C.G.S. e della società F.C. Bolzano Bozen 1996 per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 2 n. 4 del C.G.S. per le violazioni innanzi specificate ed ascritte al suo tesserato Pasquale Squicciarini

COMITATO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE - STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N° 28 del 20/12/2001 Delibere della Commissione Disciplinare OGGETTO: deferimento signor Pasquale Squicciarini per violazione dell’art. 3 comma 1 del C.G.S. e della società F.C. Bolzano Bozen 1996 per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 2 n. 4 del C.G.S. per le violazioni innanzi specificate ed ascritte al suo tesserato Pasquale Squicciarini Al termine della gara del campionato di Eccellenza Neugries-Bolzano disputata il giorno 7 aprile 2001, l’allenatore della società F.C. Bolzano Bozen 1996 signor Pasquale Squicciarini, intervistato da un giornalista di un quotidiano locale, rilasciava dichiarazioni contenenti giudizi lesivi della reputazione dell’arbitro e della classe arbitrale, avanzando anche sospetti di favoritismo a danno della propria società. Investita del caso, la Procura Federale deferiva a questa Commissione Disciplinare il signor Pasquale Squicciarini per violazione del’art. 3 comma 1 del C.G.S. e la società F.C. Bolzano Bozen 1996 per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 2 n. 4 del C.G.S. per le violazioni innanzi specificate ed ascritte al suo tesserato Pasquale Squicciarini. Con lettera raccomandata di data 07.11.2001 il Presidente della C.D. comunicava agli incolpati ai sensi dell’art. 37 C.G.S. la data di fissazione della relativa udienza con invito a esplicare le proprie difese. Alla data fissata per il dibattimento il signor Squicciarini non si presentava (adducendo a mezzo fax impedimento per motivi di lavoro) nè si era avvalso della facoltà di difesa. La società F.C. Bolzano Bozen 1996 si presentava deducendo che in base a regolamento interno l’allenatore (così come tutti i tesserati) non avrebbe dovuto rilasciare dichiarazioni contrarie alle norme federali con obbligo di eventuale tempestiva rettifica. Il Procuratore Federale concludeva chiedendo la inibizione del signor Pasquale Squicciarini per mesi quattro e l’ammenda di lire 500.000.- a carico della società F.C. Bolzano Bozen 1996. Ritiene la C.D. che le richieste del Procuratore Federale siano fondate e vadano integralmente accolte. Le dichiarazioni rese dal signor Squicciarini alla stampa integrano sicuramente violazione dell’art. 3 comma 1 C.G.S. ed appaiono gratuitamente e gravemente lesive della reputazione del Direttore della gara e della classe arbitrale. Sussiste responsabilità oggettiva della società F.C. Bolzano Bozen 1996. Congrua appare la sanzione richiesta considerando che non risulta agli atti che la società abbia in qualche modo preso le distanze dal proprio allenatore, smentendolo formalmente o quanto meno invitandolo a rettificare o smentire le proprie dichiarazioni. Per questo motivo, la Commissione Disciplinare, delibera a) di infliggere al signor Pasquale Squicciarini l’inibizione a tutto il 20 aprile 2002; b) di infliggere alla società F.C. Bolzano Bozen 1996 l’ammenda di lire 500.000.-
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