COMITATO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N° 34 del 07/02/2002 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DELLA COMMISSIONE VERTENZE ECONOMICHE DELLA F.I.G.C. DELLA SOCIETA’ F.C. BOLZANO-BOZEN 96 PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S.

COMITATO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE - STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N° 34 del 07/02/2002 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DELLA COMMISSIONE VERTENZE ECONOMICHE DELLA F.I.G.C. DELLA SOCIETA’ F.C. BOLZANO-BOZEN 96 PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. In esito al mancato pagamento del premio preparazione previsto dall’art. 96 delle N.O.I.F., la società G.S. San Giacomo Agruzzo si rivolgeva alla competente Commissione per ottenere la condanna della società F.C. Bolzano-Bozen 96 al pagamento del menzionato premio in relazione al tesseramento dei calciatori Manuel Cordone e Alessandro La Feltra. La Commissione Premi di Preparazione accoglieva le richieste e condannava di conseguenza la società F.C. Bolzano-Bozen 96 a corrispondere il dovuto premio. Avverso tali delibere proponeva reclamo la società F.C. Bolzano-Bozen 96, deducendo di nulla dovere, essendo in possesso di dichiarazioni autografe di entrambi i calciatori (peraltro all’epoca minorenni), con le quali essa società veniva esonerata dal pagamento del premio, siccome già esaudito dai calciatori stessi all’atto del trasferimento. La Commissione Vertenze Economiche, riuniti i reclami, con delibera di data 31.10.2001, li respingeva e, per quel che qui interessa, ritenendo che l’utilizzo delle dichiarazioni liberatorie sottoscritte dai calciatori, assolutamente irrilevanti ai fini decisori della vertenza economica, costituisse invece fonte di responsabilità disciplinare per la società F.C. Bolzano-Bozen 96, deferiva la citata società a questa Commissione Disciplinare per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1, comma 1, C.G.S. Esperita la procedura prevista, con comunicazione alla società ed invito alla stessa a prendere posizione, rispondeva nei tempi previsti la società F.C. Bolzano-Bozen 96. Nella memoria difensiva la società svolge difese del tutto irrilevanti ai fini decisori, ribadendo le argomentazioni già sottoposte al vaglio della Commissione Vertenze Economiche su questioni che esulano dalla competenza di questa Commissione Disciplinare. Alla luce di quanto sopra, questa Commissione, ritenuta pacifica l’utilizzazione delle dichiarazioni liberatorie, che rappresentano, per usare le parole della Commissione Vertenze Economiche, “un velleitario escamotage messo in opera dalla società F.C. Bolzano-Bozen 96 all’unico scopo di eludere gli obblighi di carattere patrimoniale derivanti dall’art. 96 N.O.I.F”, ritenuto che tale comportamento integri la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità cui fa riferimento l’art. 1, comma 1, C.G.S. infligge alla società F.C. Bolzano-Bozen 96 la sanzione dell’ammonizione con diffida.
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