COMITATO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N° 41 del 21/03/2002 Delibere della Commissione Disciplinare OGGETTO: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLE TESSERATE MICHELA GRAZZI, FRANCESCA PIETRACCI, GRAZIA TRENTIN E CHIARA UEZ PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 40 N. 1 DELLE N.O.I.F., E DELLE SOCIETÀ A.C.F. TRENTO E U.S. MONIGA PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 2 N. 4 DEL C.G.S. PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE ALLE PROPRIE TESSERATE.
COMITATO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE - STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002
Comunicato Ufficiale N° 41 del 21/03/2002
Delibere della Commissione Disciplinare
OGGETTO: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLE TESSERATE MICHELA
GRAZZI, FRANCESCA PIETRACCI, GRAZIA TRENTIN E CHIARA UEZ PER VIOLAZIONE
DELL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 40 N. 1 DELLE N.O.I.F., E DELLE
SOCIETÀ A.C.F. TRENTO E U.S. MONIGA PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI
DELL’ART. 2 N. 4 DEL C.G.S. PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE ALLE PROPRIE TESSERATE.
Al termine della stagione agonistica 1998/1999 le calciatrici signorine Michela Grazzi, Francesca
Pietracci, Grazia Trentin e Chiara Uez, tesserate per la società A.C.F. Trento militante nel campionato di
serie B Femminile, decidevano di abbandonare il calcio attivo e di partecipare al corso per conseguire la
qualifica di arbitri.
Superato l’esame, iniziavano la carriera di arbitro, che peraltro abbandonavano quasi subito per varie
ragioni personali.
Successivamente, rassegnavano le proprie dimissioni all’AI.A. (in data 11.9.2000 le signorine Francesca
Pietracci e Grazia Trentin e in data 9.10.2000 le signorine Chiara Uez e Michela Grazzi).
Stranamente, malgrado le quattro tesserate avessero conseguito la qualifica di arbitri, non veniva
formalmente sanzionata la decadenza del loro tesseramento quali calciatrici dell’A.C.F. Trento, sicchè la
società manteneva le tesserate in forza nel proprio organico e
provvedeva a rinnovare periodicamente le convocazioni, rimaste peraltro inevase.
Chiara Uez e Michela Grazzi , dopo avere rassegnato le dimissioni da arbitro, abbandonavano
definitivamente l’attività sportiva agonistica.
Francesca Pietracci e Grazia Trentin all’inizio della stagione agonistica 2000/2001 venivano cedute
dall’A.C.F. Trento all’U.S. Moniga.
Successivamente la Pietracci veniva ceduta alla società A.C.F. Bergamo R.
Accettavano il trasferimento e riprendevano a svolgere l’attività di calciatrici.
Per tali fatti veniva interessato l’Ufficio Indagini della F.I.G.C.
All’esito delle indagini, la Procura Federale riteneva di dover deferire le tesserate Chiara Uez, Michela
Grazzi, Francesca Pietracci e Grazia Trentin per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. e le società
A.C.F. Trento e U.S. Moniga per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 2 n. 4 C.G.S.
A parere della Procura, infatti, il comportamento tenuto dalle quattro calciatrici sarebbe stato motivato
dalla volontà di eludere ed aggirare la normativa di cui all’art. 40 delle N.O.I.F.
Alla luce di quanto sopra e all’esito del dibattimento cui hanno presenziato sia le tesserate che i
Presidenti delle società deferite, questa Commissione delibera quanto segue.
Non v’è alcun dubbio che nel caso di specie vi sia stata violazione dell’art. 40, comma 1, delle N.O.I.F.
che prevede la decadenza dal tesseramento e la definitiva inibizione a futuri tesseramenti quali calciatori
dei soggetti che conseguano la qualifica di arbitri.
Ne deriva che gli organi competenti dovranno provvedere all’immediata declaratoria di decadenza dal
tesseramento delle quattro calciatrici Chiara Uez, Michela Grazzi, Francesca Pietracci e Grazia Trentin.
Non risultano invece fondate, nè men che meno provate le accuse oggetto del deferimento, sia in linea
di fatto che di diritto.
Non corrisponde al vero che le signorine Chiara Uez, Michela Grazzi, Francesca Pietracci e Grazia
Trentin, dopo avere rassegnato le dimissioni da arbitro, abbiano chiesto di essere nuovamente
tesserate, posto che il tesseramento precedente è rimasto efficace per mero errore, non essendo stata
sancita come di dovere la decadenza.
Di questo fatto non possono certo venire incolpate le quattro tesserate, due delle quali hanno addirittura
smesso di giocare ed altre due hanno ripreso a giocare dopo che avevano avuto precise assicurazioni
circa le legittimità del loro tesseramento.
Nè v’è alcuna prova che la partecipazione al corso per conseguire la qualifica di arbitri fosse finalizzata
ad aggirare le norme sullo svincolo dei calciatori, posto che da un lato la chiarezza della norma non
lascia spazio a simili escamotages e d’altro lato le quattro tesserate sono rimaste (seppure per errore
burocratico) vincolate alla società A.C.F. Trento.
Ferma dunque restando la decadenza dal tesseramento delle signorine Chiara Uez, Michela Grazzi,
Francesca Pietracci e Grazia Trentin (alla cui declaratoria – come detto – dovranno provvedere i
competenti organi federali), le deferite debbono essere prosciolte dalle incolpazioni per non avere
commesso i fatti così come loro addebitati.
Senza contare che apparirebbe inutile infliggere sanzioni a persone decadute dal diritto di essere
tesserate ed inibite in perpetuo dalla possibiltià di venire nuovamente tesserate quali calciatrici.
Di conseguenza debbono essere prosciolte le società A.C.F. Trento e U.S. Moniga, posto che il
deferimento si riferiva a loro eventuale responsabilità oggettiva, essendo inibita a questa Commissione
ogni indagine sulla sussistenza di loro eventuale responsabilità diretta.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, sentite le parti ed il Procuratore Federale così delibera:
a) rimette gli atti al Presidente del Comitato Regionale Trentino Alto-Adige e al Presidente del
Comitato Regionale Lombardia affinchè per quanto di loro rispettiva competenza dichiarino la
decadenza dal tesseramento della calciatrici Chiara Uez, Michela Grazzi, Francesca Pietracci e
Grazia Trentin ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 40, comma 1, N.O.I.F.
b) proscioglie Chiara Uez, Michela Grazzi, Francesca Pietracci e Grazia Trentin dalle incolpazioni
loro ascritte per non avere commesso il fatto così come loro addebitato;
c) conseguentemente proscioglie le società A.C.F. Trento e U.S. Moniga per difetto dei presupposti
di applicabilità della responsabilità oggettiva ex art. 2, n. 4 C.G.S.
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