COMITATO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N° 49 del 01/05/2003 – pubbl. su www.figctaa.it Delibere della Commissione Disciplinare OGGETTO: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DEL TESSERATO UBER MARCO (OSSERVATORE ARBITRALE PRESSO L’A.I.A. COMITATO REGIONALE TRENTINO A.A.) PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, DEL C.G.S. E DELL’ART. 3, COMMA 1, DEL C.G.S. E DEL TESSERATO LECHTHALER SERGIO (CONSIGLIERE DEL COMITATO REGIONALE TRENTINO A.A.), PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 3, DEL C.G.S.
COMITATO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003
Comunicato Ufficiale N° 49 del 01/05/2003 – pubbl. su www.figctaa.it
Delibere della Commissione Disciplinare
OGGETTO: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DEL TESSERATO UBER MARCO
(OSSERVATORE ARBITRALE PRESSO L’A.I.A. COMITATO REGIONALE TRENTINO A.A.) PER
VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, DEL C.G.S. E DELL’ART. 3, COMMA 1, DEL C.G.S. E DEL
TESSERATO LECHTHALER SERGIO (CONSIGLIERE DEL COMITATO REGIONALE TRENTINO
A.A.), PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 3, DEL C.G.S.
Con provvedimento di data 17 marzo 2003 il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione i
tesserati Marco Uber (attualmente Osservatore Arbitrale presso l’A.I.A. Comitato Regionale Trentino
A.A.) e Sergio Lechthaler (attualmente Consigliere del Comitato Regionale Trentino A.A.).
Al signor Marco Uber venivano contestate:
a) la violazione dell’art. 1 , comma 1, del C.G.S. con riferimento al dovere di riservatezza di cui all’art. 10,
comma 2, N.O.I.F., per avere con le interviste rilasciate ai quotidiani “L’Adige” e “Trentino” e pubblicate
in data 31.08.2002 e 03.09.2002, con i comunicati pubblicati sui quotidiani “L’Adige” e “Trentino” in data
03.09.2002 e con le dichiarazioni rese in occasione di una trasmissione televisiva mandata in onda
dall’emittente RTTR in data 8.9.2002, divulgato notizie riguardanti il procedimento disciplinare a carico di
un calciatore per la condotta tenuta nella gara del 7.4.2002 Comano Terme – U.S. Borgo;
b) la violazione di cui all’art. 3, comma 1, del C.G.S. per avere con le medesime dichiarazioni di cui
sopra, adombrato dubbi sulla interferenza da parte del Presidente del C.R. Trentino A.A., e, comunque,
di componenti del C.R. medesimo, in ordine alla mancata adozione di provvedimenti disciplinari nel
procedimento indicato sub a).
Al signor Sergio Lechthaler veniva contestata la violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. per non
essersi presentato alla convocazione innanzi al Collaboratore dell’Ufficio Indagini per i giorni 24 e 25
gennaio 2003 presso la sede del C.R. Trentino A.A.
Alla luce di quanto sopra e all’esito del dibattimento, ritualmente instaurato, cui ha presenziato il solo
tesserato signor Marco Uber, il Procuratore Federale ha concluso chiedendo l’irrogazione della sanzione
dell’inibizione per mesi quattro al signor Marco Uber e dell’inibizione per mesi uno al signor Sergio
Lechthaler.
Ciò premesso la Commissione delibera quanto segue.
Nessun dubbio sorge in ordine alla materiale sussistenza del fatto ascritto al signor Sergio Lechthaler.
Questi, malgrado rituali convocazioni, non ha ritenuto di doversi presentare per ben due volte al
Collaboratore dell’Ufficio Indagini.
Né ha ritenuto di fornire giustificazioni neppure in questa sede, limitandosi ad inviare una memoria
difensiva, inammissibile in quanto tardivamente inoltrata.
Tenuto conto che il signor Lechthaler rivestiva e riveste la carica di Consigliere Regionale, il suo
comportamento integra la violazione del dettato di cui all’art. 1, comma 3, del C.G.S.
Congrua appare l’irrogazione della sanzione di mesi uno di inibizione ex art. 14, lettera e) del C.G.S.
Nessun dubbio sorge altresì in ordine alla materiale sussistenza dei fatti addebitati al signor Marco Uber.
Interviste e comunicati sono documentati in atti e non sono stati contestati dal signor Uber.
Il tenore delle dichiarazioni è inequivocabile ed integra sicuramente la violazione di cui all’art. 10, comma
2, delle NOIF che impone ai Dirigenti Federali, quale era all’epoca l’Uber in qualità di Sostituto Giudice
Sportivo presso il Comitato Regionale Trentino A.A., la riservatezza degli atti del proprio ufficio.
Così come integra la violazione dell’art. 3, comma 1, del C.G.S. contenendo pubblici giudizi e rilievi lesivi
della reputazione di altri organismi operanti nell’ambito federale.
Nè può ritenersi applicabile l’invocata esimente di cui all’art. 3, comma 3, del C.G.S. posto che la verità
dei fatti lesivi della reputazione di altri dirigenti federali è stata esclusa in esito ad un’indagine federale
promossa dallo stesso Uber e conclusasi con provvedimento di archiviazione.
Congrua appare l’irrogazione della sanzione di mesi quattro di inibizione ex art. 14, lettera e) C.G.S.
Ciò premesso, la Commissione delibera di infliggere
a) al tesserato signor Marco Uber (attualmente Osservatore Arbitrale presso l’A.I.A. Comitato Regionale
Trentino A.A.) la sanzione di mesi quattro di inibizione ex art. 14, lettera e) del C.G.S.;
b) al tesserato signor Sergio Lechthaler (attualmente Consigliere del Comitato Regionale Trentino A.A.)
la sanzione di mesi uno di inibizione ex art. 14, lettera e) del C.G.S.
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