COMITATO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N° 58 del 19/06/2003 – pubbl. su www.figctaa.it Delibere della Commissione Disciplinare OGGETTO: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DEL SIGNOR KARL SCHUSTER (COMPONENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL COMITATO REGIONALE TRENTINO A.A.) PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, DEL C.G.S. CON RIFERIMENTO ALL’ART. 10, COMMA 2, E ALL’ART. 66, COMMA 2, DELLE NOIF.

COMITATO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N° 58 del 19/06/2003 – pubbl. su www.figctaa.it Delibere della Commissione Disciplinare OGGETTO: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DEL SIGNOR KARL SCHUSTER (COMPONENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL COMITATO REGIONALE TRENTINO A.A.) PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, DEL C.G.S. CON RIFERIMENTO ALL’ART. 10, COMMA 2, E ALL’ART. 66, COMMA 2, DELLE NOIF. Con provvedimento di data 19 maggio 2003 il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione il signor Karl Schuster (attualmente Consigliere del Comitato Regionale Trentino A.A.) per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. con riferimento all’art. 10, comma 2, e all’art. 66, comma 2, delle NOIF perché al termine della gara di prima categoria Schlanders – Eyrs del 24 marzo 2002 si recava, senza averne diritto, nello spogliatoio del direttore di gara e – dopo essersi qualificato – con toni palesemente alterati, accusava lo stesso di avere tenuto condotta discriminatoria nei confronti della squadra ospitante. E perché, invitato ad allontanarsi, profferiva all’indirizzo del direttore di gara frase offensiva e minacciosa. Alla luce di quanto sopra e all’esito del dibattimento, ritualmente instaurato, cui ha presenziato il signor Karl Schuster, il Procuratore Federale ha concluso chiedendo l’irrogazione della sanzione dell’inibizione per mesi sei. Ciò premesso la Commissione delibera quanto segue. Nessun dubbio sorge in ordine alla materiale sussistenza dei fatti ascritti al signor Schuster e da questi in parte ammessi, che integrano la violazione delle norme menzionate nell’atto di deferimento. Ciò premesso ed in considerazione della qualifica rivestita all’epoca dei fatti, congrua appare l’irrogazione della sanzione di mesi quattro di inibizione. Ciò premesso, la Commissione delibera di infliggere al signor Karl Schuster (Consigliere del Comitato Regionale Trentino A.A.) la sanzione di mesi quattro di inibizione ex art. 14, lettera e) del C.G.S.
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