COMITATO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N° 18 del 02/10/2003 – pubbl. su www.figctaa.it Delibere della Commissione Disciplinare RICORSO A.C. MEZZOCORONA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA DEL CALCIATORE SPANGARO MAURO E DELL’ALLENATORE WEBER AMOS DI CUI AL C.U. N. 16 DI DATA 18.09.2003 (GARA MEZZOCORONA – GREEN TOWER COPPA ITALIA SERIE C CALCIO A 5)
COMITATO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE - STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004
Comunicato Ufficiale N° 18 del 02/10/2003 – pubbl. su www.figctaa.it
Delibere della Commissione Disciplinare
RICORSO A.C. MEZZOCORONA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA DEL
CALCIATORE SPANGARO MAURO E DELL’ALLENATORE WEBER AMOS DI CUI AL C.U. N. 16 DI
DATA 18.09.2003 (GARA MEZZOCORONA – GREEN TOWER COPPA ITALIA SERIE C CALCIO A 5)
In esito alle risultanze degli atti ufficiali relativi alla gara di Coppa Italia Serie C di calcio a 5
Mezzocorona – Green Tower, il G.S. presso il Comitato Regionale Trentino Alto Adige ha inflitto al
calciatore Mauro Spangaro (A.C. Mezzocorona) la squalifica a tutto il 18.12.2003 perché a fine gara
mentre rientrava negli spogliatoi aveva scagliato con violenza con entrambe le mani il pallone contro il
viso di un giocatore avversario dando inizio ad una rissa fra giocatori e dirigenti; ed ha altresì inflitto
all’allenatore Amos Weber (A.C. Mezzocorona) la squalifica fino al 16.2.2004 per avere colpito con un
pugno ed un calcio un giocatore della squadra avversaria.
Il G.S. per gli episodi verificatisi al termine della gara, infliggeva anche altre sanzioni che peraltro non
sono state oggetto di ricorso.
Avverso tali provvedimenti ha proposto rituale e tempestivo ricorso la società A.C. Mezzocorona,
chiedendo la riduzione delle sanzioni sia in relazione alla diversa dinamica degli episodi e sia per
eccessività.
In esito all’audizione del Presidente della società reclamante e del Direttore di gara, la Commissione
Disciplinare, ritenuto che i fatti ascritti all’allenatore signor Amos Weber hanno trovato integrale
conferma e che la sanzione inflitta appare congrua in riferimento al comportamento mantenuto dal
tesserato sanzionato, respinge il reclamo e conferma la sanzione adottata dal G.S.
Va invece accolto il ricorso per quanto concerne la posizione del calciatore Mauro Spangaro.
Si è infatti potuto accertare che a fine gara il medesimo, probabilmente indispettito per situazioni
verificatesi nel corso della gara, ha lanciato con gesto di stizza il pallone addosso ad un avversario.
La reazione del giocatore attinto dal pallone è stata tanto inattesa quanto violenta: egli ha colpito lo
Spangaro con una testata provocando un parapiglia al quale lo Spangaro non ha minimamente
partecipato in quanto preoccupato di curarsi le ferite riportate nell’occorso.
Sanzione congrua per il comportamento dello Spangaro, certamente censurabile, appare peraltro quella
della squalifica per tre gare effettive.
Ciò premesso, la C.D., in parziale accoglimento del ricorso della società A.C. Mezzocorona
- conferma integralmente la squalifica inflitta all’allenatore Amos Weber (A.C. Mezzorona) sino a tutto il
16 febbraio 2004;
- riduce a tre gare effettive di squalifica la sanzione inflitta al calciatore Mauro Spangaro (A.C.
Mezzocorona).
Poiché il ricorso è stato seppure parzialmente accolto si ordina la restituzione della relativa tassa.
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