COMITATO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N° 21 del 16/10/2003 pubbl. su www.figctaa.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO S.S. ALDENO EX ART. 42 COMMA 3 C.G.S. (POSIZIONE DI TESSERATI CHE HANNO PRESO PARTE ALLA GARA DI COPPA ITALIA DILETTANTI ALDENO – BENACENSE RIVA DI DATA 24.8.2003)
COMITATO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE - STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004
Comunicato Ufficiale N° 21 del 16/10/2003 pubbl. su www.figctaa.it
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO S.S. ALDENO EX ART. 42 COMMA 3 C.G.S. (POSIZIONE DI TESSERATI CHE HANNO
PRESO PARTE ALLA GARA DI COPPA ITALIA DILETTANTI ALDENO – BENACENSE RIVA DI
DATA 24.8.2003)
Con delibera di data 13 ottobre 2003 la CAF ha annullato ex art. 33 n. 5 C.G.S. la precedente delibera di
questa C.D. di cui al C.U. n. 14 di data 8.9.2003, con la quale era stato dichiarato inammissibile il
reclamo proposto dalla società S.S. Aldeno, rinviando gli atti per la disamina nel merito.
La reclamante si duole del fatto che alla gara di Coppa Italia Dilettanti Aldeno – Benacense Riva del
24.8.2003 hanno partecipato nelle file della S.S. Benacense Riva i calciatori Maurizio Bortolameotti e
Francesco Cosa, non aventi titolo in quanto colpiti da provvedimento di squalifica.
Il reclamo è tempestivo (ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 42 comma 3 e 34 comma 5
C.G.S.) e fondato.
Ai sensi dell’art. 14 comma 10.1 C.G.S. le squalifiche inflitte in relazione a gare di Coppa Italia si
debbono scontare nella medesima competizione.
Al calciatore Maurizio Bortolameotti è stata inflitta la squalifica per una gara con provvedimento
pubblicato sul C.U. 18 di data 17.10.2002 in esito alla partita Benacense Riva – Alense Vivaldi del
9.10.2002: dopo tale gara la società S.S. Benacense Riva, nella quale egli militava al momento della
squalifica, era stata eliminata dalla Coppa Italia edizione 2002/03 sicchè egli doveva scontare la
squalifica nella prima gara di Coppa Italia edizione 2003/04.
Al calciatore Francesco Cosa è stata inflitta la squalifica per una gara con provvedimento pubblicato sul
C.U. 30 di data 9.1.2003 in esito alla partita Bolzano Bozen 96 - Alense Vivaldi del 22.12.2002: dopo tale
gara la società Alense Vivaldi, nella quale egli militava al momento della squalifica, era stata eliminata
dalla Coppa Italia edizione 2002/03 sicchè egli doveva scontare la squalifica nella prima gara di Coppa
Italia edizione 2003/04.
Per entrambi i sopra menzionati calciatori la prima gara di Coppa Italia nella quale dovevano scontare la
squalifica coincideva con la partita Aldeno – Benacense Riva dell’edizione 2003/04 della Coppa Italia
Dilettanti, cui invece hanno preso parte nelle file della S.S. Benacense Riva.
Tutto ciò premesso, la Commissione Disciplinare, in applicazione del disposto di cui all’art. 12 comma 5
lettera a) C.G.S.
delibera
a) di comminare alla società S.S. Benacense Riva la punizione sportiva della perdita della gara con il
punteggio
ALDENO – BENACENSE RIVA 3 – 0
b) di dichiarare non scontata nella gara in oggetto la squalifica inflitta ai calciatori Maurizio
Bortolameotti e Francesco Cosa (S.S. Benacense Riva) e di inasprire ad entrambi la sanzione con
la squalifica per una (1) ulteriore gara di Coppa Italia;
c) di infliggere alla S.S. Benacense Riva l’ammenda di euro 75,00.-
d) di infliggere al dirigente STEFANI Corrado (S.S. Benacense Riva) l’inibizione a tutto il 15.11.2003.
Poiché il reclamo è stato accolto si ordina la restituzione della relativa tassa.
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