COMITATO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N° 27 del 20/11/2003 pubbl. su www.figctaa.it Delibere della Commissione Disciplinare RICORSO A.S. FERSINA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA DEL CALCIATORE BONVECCHIO MICHELE DI CUI AL C.U. N. 22 DI DATA 23.10.2003 (GARA FERSINA – VALLAGARINA CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE DEL 18.10.2003)
COMITATO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE - STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004
Comunicato Ufficiale N° 27 del 20/11/2003 pubbl. su www.figctaa.it
Delibere della Commissione Disciplinare
RICORSO A.S. FERSINA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA DEL CALCIATORE
BONVECCHIO MICHELE DI CUI AL C.U. N. 22 DI DATA 23.10.2003 (GARA FERSINA –
VALLAGARINA CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE DEL 18.10.2003)
In esito alle risultanze degli atti ufficiali relativi alla gara del campionato Juniores Regionale del
18.10.2003 Fersina - Vallagarina, il G.S. presso il Comitato Regionale Trentino Alto Adige ha inflitto al
calciatore Michele Bonvecchio (A.S. Fersina) la squalifica a tutto il 23 agosto 2004 perché in seguito ad
assunzione di un provvedimento tecnico, si era avvicinato all’arbitro, colpendolo al petto con un pugno,
pur senza provocare alcun danno.
Avverso tale provvedimento ha proposto rituale e tempestivo ricorso la società A.S. Fersina, chiedendo
la riduzione delle sanzioni.
In esito all’audizione del Presidente e di alcuni tesserati della società reclamante, del calciatore Michele
Bonvecchio e del Direttore di gara, si è potuto accertare quanto segue.
Il calciatore Michele Bonvecchio, avvicinatosi all’arbitro per protestare contro la concessione di un calcio
di rigore, nella foga della protesta scomposta, aveva colpito il direttore di gara con il dorso della mano
chiusa a pugno.
Che non si trattasse di un vero e proprio pugno direttamente inferto all’arbitro, lo aveva già intuito lo
stesso Giudice Sportivo, che ha inflitto in verità una sanzione commisurata al gesto violento
conseguente ad una protesta scomposta.
Ciò premesso, ritenuto che per il fatto così come meglio precisato, la sanzione inflitta appare congrua, la
Commissione Disciplinare respinge il reclamo e ordina l’addebito della relativa tassa.
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