COMITATO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N° 29 del 04/12/2003 – pubbl. su www.figctaa.it Delibere della Commissione Disciplinare RICORSO A.C. AQUILA TRENTO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA DEL CALCIATORE CASAGRANDA MARCO DI CUI AL C.U. N. 25 DI DATA 13.11.2003 (GARA ALENSE VIVALDI – AQUILA TRENTO CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI DEL 9.11.2003)
COMITATO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE - STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004
Comunicato Ufficiale N° 29 del 04/12/2003 – pubbl. su www.figctaa.it
Delibere della Commissione Disciplinare
RICORSO A.C. AQUILA TRENTO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA DEL
CALCIATORE CASAGRANDA MARCO DI CUI AL C.U. N. 25 DI DATA 13.11.2003 (GARA ALENSE
VIVALDI – AQUILA TRENTO CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI DEL 9.11.2003)
In esito alle risultanze degli atti ufficiali relativi alla gara del campionato Allievi Regionali del 9.11.2003
Alense Vivaldi – Aquila Trento, il G.S. presso il Comitato Regionale Trentino Alto Adige ha inflitto al
calciatore Casagranda Marco (A.C. Aquila Trento) la squalifica per quattro gare in quanto dopo essere
stato espulso per avere insultato l’arbitro, nel lasciare il terreno di gioco lo spintonava leggermente.
Avverso tale provvedimento ha proposto rituale e tempestivo ricorso la società A.C. Aquila Trento,
contestando la dinamica dell’episodio e chiedendo conseguentemente la riduzione della sanzione.
In esito all’audizione del Presidente e dell’allenatore della società reclamante, del calciatore Marco
Casagranda e del Direttore di gara, il quale ultimo ha puntualmente confermato il proprio rapporto, la
Commissione Disciplinare, ritenuto che i fatti hanno trovato conferma e che la sanzione inflitta appare
congrua in riferimento al comportamento mantenuto dal calciatore sanzionato, respinge il reclamo e
ordina l’addebito della relativa tassa.
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