COMITATO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE – Stagione sportiva 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 45 del 25/03/2004 – pubbli. su www.figctaa.it Delibere della Commissione Disciplinare In esito alle risultanze degli atti ufficiali relativi alla gara del campionato regionale di Calcio a 5 di serie C del 27.02.2004, il G.S. presso il Comitato Regionale Trentino Alto Adige ha inflitto alla società F.C. Neumarkt Egna la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 6 sul presupposto di ritenuta responsabilità oggettiva della società F.C. Neumarkt Egna ai sensi degli artt. 60, comma 1, 2 e 3 delle N.O.I.F. e 12 comma 1 C.G.S.

COMITATO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE – Stagione sportiva 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 45 del 25/03/2004 – pubbli. su www.figctaa.it Delibere della Commissione Disciplinare In esito alle risultanze degli atti ufficiali relativi alla gara del campionato regionale di Calcio a 5 di serie C del 27.02.2004, il G.S. presso il Comitato Regionale Trentino Alto Adige ha inflitto alla società F.C. Neumarkt Egna la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 6 sul presupposto di ritenuta responsabilità oggettiva della società F.C. Neumarkt Egna ai sensi degli artt. 60, comma 1, 2 e 3 delle N.O.I.F. e 12 comma 1 C.G.S. La gara non si era infatti potuta disputare per l’inagibilità della palestra, sede del campo di gioco, occupata da impalcature, teloni e macchinari non opportunamente rimossi. Avverso tale provvedimento ha proposto rituale e tempestivo ricorso la società F.C. Neumarkt Egna, negando ogni propria responsabilità sia diretta che oggettiva per l’accaduto. Va premesso che non è in discussione il giudizio sull’impraticabilità del terreno di gioco, giudizio rimesso all’esclusiva competenza degli arbitri designati ai sensi dell’art. 60, comma, 1 N.O.I.F. A questa Commissione resta da valutare se sussista o meno responsabilità, anche oggettiva, della società ospitante ai fini di eventuale applicazione dell’art. 12 comma 1 C.G.S. Ciò premesso ritiene questa Commissione che le giustificazioni addotte e documentate dalla società ricorrente siano fondate e meritevoli di accoglimento, rappresentando una situazione eccezionale, non prevista e non prevedibile dalla società F.C. Neumarkt Egna e dalla stessa non ovviabile. Il campo di gioco è infatti una palestra scolastica messa a disposizione della società F.C. Neumarkt Egna e non agibile in periodi di chiusura della scuola per vacanze, salvo particolari autorizzazioni del Preside e del Provveditore: prova ne sia che in altra occasione la società F.C. Neumarkt Egna ha dovuto ricorrere all’inversione del campo. Nell’occasione della gara prevista per il giorno 27 febbraio 2004 la società F.C. Neumarkt Egna aveva chiesto ed ottenuto l’autorizzazione del Preside e del Provveditore. I quali non potevano peraltro prevedere che in quella data la palestra fosse ancora occupata dalle maestranze cui erano stati appaltate dal Comune di Egna opere di straordinaria manutenzione della palestra e che avevano ritardato per cause sopravvenute la riconsegna. Ritiene dunque questa Commissione che sussistano i presupposti di applicabilità dell’art. 60, comma 4, C.G.S. , ovvero che sussistano circostanze di carattere eccezionale che autorizzano a disporre l’effettuazione della gara non disputata, escludendo la responsabilità ancorché oggettiva della società ospitante. Per tale motivo la Commissione, in accoglimento del proposto ricorso, annulla la decisione del Giudice Sportivo di punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 –6 ed ordina la effettuazione della gara, demandando al competente Comitato Regionale l’incarico di disporre la rimessa in calendario della gara medesima. Poiché il reclamo è stato accolto non si procede all’addebito della relativa tassa.
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