COMITATO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 59 del 10/06/2004 – pubbl. su www.figctaa.it Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DEL TESSERATO EBNER STEPHAN (CONSIGLIERE DEL COMITATO REGIONALE TRENTINO A.A.) PER VIOLAZIONE DELL’ART. 27, COMMI 1, 2, 3, 4 E 5 DELLO STATUTO E DELL’ART. 1, COMMA 1, DEL C.G.S.

COMITATO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 59 del 10/06/2004 - pubbl. su www.figctaa.it Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DEL TESSERATO EBNER STEPHAN (CONSIGLIERE DEL COMITATO REGIONALE TRENTINO A.A.) PER VIOLAZIONE DELL’ART. 27, COMMI 1, 2, 3, 4 E 5 DELLO STATUTO E DELL’ART. 1, COMMA 1, DEL C.G.S. Con provvedimento di data 5 maggio 2004 il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione il tesserato signor Stephan Ebner (attualmente Consigliere del Comitato Regionale Trentino A.A.). Al signor Stephan Ebner veniva contestata la violazione dell’art. 27, commi 1, 2, 3, 4 e 5 dello Statuto e dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. per avere contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità, avendo citato a giudizio avanti al Tribunale ordinario la associazione sportiva SSV Brixen – Sezione Calcio chiedendone la condanna al rimborso di somme precedentemente mutuate. Alla luce di quanto sopra e all’esito del dibattimento, ritualmente instaurato, cui ha presenziato il tesserato signor Stephan Ebner, il Procuratore Federale ha concluso chiedendo l’irrogazione della sanzione dell’inibizione per anni uno. Ciò premesso la Commissione delibera quanto segue. E’ pacifico in linea di fatto che il signor Ebner abbia convenuto in giudizio avanti al Tribunale ordinario l’associazione SSV Brixen, chiedendone la condanna alla restituzione di somme precedentemente mutuate allorchè l’Ebner ricopriva l’incarico di presidente della sezione calcio. E’ altrettanto pacifica in linea di diritto la suddivisione delle competenze tra ordinamento sportivo ed ordinamento giudiziario imposta dalle recente legge 17 ottobre 2003, n. 280. Ne consegue l’obbligazione in capo ai tesserati di adire gli organi di giustizia federale, ove esistenti, e di accettare la piena e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti generali e di tutte le decisioni particolari da tali organi adottate. Tale obbligazione, preventivamente derogabile solo per gravi ragioni di opportunità, comporta l’irrogazione di sanzioni disciplinari variamente graduate sino alla radiazione per le persone fisiche. Ciò premesso, ci si deve chiedere se esista un organo di giustizia federale competente a dirimere la controversia promossa dall’Ebner in via giudiziale ordinaria. La risposta non può che essere negativa considerando le specifiche competenze dei vari organi federali previsti dalle Carte Federali ed il tenore delle richieste spiegate dall’Ebner nei confronti della associazione sportiva SSV Brixen. Nè può ritenersi sussistente la competenza della Camera di conciliazione ed arbitrato prevista dall’art. 27, comma 3, dello Statuto, istituita per dirimere questioni insorte tra affiliati (siano esse persone fisiche o giuridiche) e la Federazione. Ne consegue che il signor Stephan Ebner non aveva la possibilità di adire alcun organo di giustizia federale per fare valere i propri diritti (fondati o infondati che fossero) e, conseguentemente, non ha commesso alcuna violazione disciplinare rivolgendosi all’autorità giudiziaria ordinaria. Nè aveva necessità di ottenere deroga alcuna in considerazione del fatto che la deroga può essere chiesta ed eventualmente concessa solo ove sussista la competenza di uno specifico organo di giustizia federale cui rivolgersi. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, sentite le parti ed il Procuratore Federale così delibera: proscioglie il signor Stephan Ebner dall’incolpazione ascrittagli perchè il fatto non costituisce violazione disciplinare.
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