COMITATO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figctaa.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 30/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO DELL’U.S. PORFIDO ALBIANO AVVERSO LA SQUALIFICA COMMINATA DAL GIUDICE SPORTIVO AL GIOCATORE AMBROSI DANIEL NELLA GARA DEL 17/04/2005 DEL CAMPIONATO DI ECCELLENZA TRA NAZ E PORFIDO ALBIANO
COMITATO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figctaa.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 48 del 30/04/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
RICORSO DELL’U.S. PORFIDO ALBIANO AVVERSO LA SQUALIFICA COMMINATA DAL GIUDICE
SPORTIVO AL GIOCATORE AMBROSI DANIEL NELLA GARA DEL 17/04/2005 DEL CAMPIONATO
DI ECCELLENZA TRA NAZ E PORFIDO ALBIANO
Sentito il Presidente della Società Porfido Albiano Folgheraiter Massimo e il dirigente Salati
Ernando, i quali hanno ricostruito l’accaduto in maniera sostanzialmente diversa da quanto appare dalla
motivazione del Giudice di I° grado. Infatti il diverbio tra i calciatori Nardelli Christian e Ambrosi Daniel
non è successo nei pressi dello spogliatoio ma nello spogliatoio a disposizione della Società Porfido
Albiano.
Il Direttore di gara sentito dalla Commissione ha confermato che l’episodio è stato visto e
confermato dall’assistente come risulta dal relativo allegato al rapporto di gara che conferma la versione
dei fatti forniti dalla Società Porfido Albiano.
Dalla diversa ricostruzione dei fatti consegue la diminuzione di una giornata della squalifica del
signor Ambrosi Daniel.
P.Q.M.
la commissione in accoglimento del ricorso proposto dall’U.S. Porfido Albiano, riduce la squalifica al
giocatore Ambrosi Daniel a due giornate di gara.
Ordina la restituzione della tassa reclamo.
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