COMITATO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figctaa.it e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 12/05/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO U.S. ARCO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE DEL DIRIGENTE MAFFEI MAURIZIO DI CUI AL C.U. N. 45 DI DATA 14.04.2005 (GARA U.S. BORGO – U.S. ARCO CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI DEL 10.04.2005)

COMITATO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figctaa.it e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 12/05/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO U.S. ARCO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE DEL DIRIGENTE MAFFEI MAURIZIO DI CUI AL C.U. N. 45 DI DATA 14.04.2005 (GARA U.S. BORGO – U.S. ARCO CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI DEL 10.04.2005) In esito alle risultanze degli atti ufficiali relativi alla gara del campionato Allievi Regionali del 10 aprile 2005 Borgo - Arco, il G.S. presso il Comitato Regionale Trentino Alto Adige ha inflitto al dirigente Maffei Maurizio (U.S. Arco) l’inibizione a tutto il 13 aprile 2007 con la seguente motivazione: “per offese al direttore di gara, al termine della stessa lo attendeva nel tunnel, impedendogli il transito; quindi prima l’offendeva ancora, poi lo minacciava e lo colpiva con un calcio alla gamba”. Avverso tale provvedimente ha proposto rituale e tempestivo ricorso la società U.S. Arco, contestando la dinamica dei fatti ed in particolare negando la circostanza del calcio assertamente inferto al direttore di gara dal proprio dirigente e chiedendo di conseguenza la riduzione della sanzione. In esito all’audizione del Presidente e di un dirigente della società reclamante, nonchè del Direttore di gara, la Commissione Disciplinare ha proceduto ad una più puntuale ricostruzione dei fatti. Si è potuto accertare che il dirigente Maurizio Maffei, che fungeva da guardalinee di parte, è stato allontanato per protesta plateale avverso una decisione del direttore di gara: il dirigente, dopo l’allontanamento, sostava nel tunnel che conduce agli spogliatoi. Ivi, a fine gara, attendeva l’arbitro parandoglisi contro nel tentativo di discutere con lui le ragioni della propria espulsione. Poichè l’arbitro non intendeva affatto discutere in quella sede e cercava di rientrare nel proprio spogliatoio, il Maffei dapprima profferiva generiche frasi minacciose e quindi colpiva l’arbitro con un calcio che attingeva lo stinco della gamba sinistra del medesimo. Malgrado il forte dolore, il direttore di gara simulava indifferenza, ad evitare ulteriori complicazioni, e riusciva a rientrare nel proprio spogliatoio. Qui esibiva la gamba contusa sia al proprio Organo Tecnico, che nel frattempo, secondo prassi, lo aveva raggiunto nello spogliatoio che al dirigente accompagnatore della squadra U.S. Borgo, al quale chiedeva anche del ghiaccio per lenire gli effetti della forte contusione. Riferisce l’arbitro di non avere comunicato alcunchè al dirigente dell’U.S. Arco, allorchè questi era andato nello spogliatoio a ritirare i documenti della squadra, per evitare inutili polemiche ed ulteriori complicazioni. La contusione ha richiesto poi un periodo di riposo di giorni sette certificato dal medico di base del direttore di gara, che, sempre per evitare aggravamenti della situazione, aveva omesso di recarsi al Pronto Soccorso, così come suggeritogli dai propri dirigenti. Così meglio precisati i fatti, ritiene questa Commissione che la sanzione inflitta appaia comunque congrua in riferimento al comportamento mantenuto dal dirigente sanzionato. Respinge pertanto il reclamo e ordina l’addebito della relativa tassa.
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