COMITATO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figctaa.it e sul Comunicato Ufficiale N° 17 del 06/10/2005 Delibera della Commissione Disciplinare OGGETTO: DEFERIMENTO DEL TESSERATO MAZZURANA FRANCESCO (F.C. BOLZANO 1996) E DELLA SOCIETA’ F.C. BOLZANO 1996.

COMITATO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figctaa.it e sul Comunicato Ufficiale N° 17 del 06/10/2005 Delibera della Commissione Disciplinare OGGETTO: DEFERIMENTO DEL TESSERATO MAZZURANA FRANCESCO (F.C. BOLZANO 1996) E DELLA SOCIETA’ F.C. BOLZANO 1996. Con provvedimento di data 25 luglio 2005 il Procuratore Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Trentino Alto Adige il tesserato signor Francesco Mazzurana per violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. (per avere colpito violentemente con un pugno al capo un avversario al termine dell’incontro del Campionato Regionale Allievi Bolzano – Naturno del 20 marzo 2005) e la società F.C. Bolzano 1996 per violazione dell’art. 2, commi 3 e 4, del C.G.S. a titolo di responsabilità oggettiva per il comportamento ascrivibile al proprio tesserato. Il fatto appariva grave in considerazione delle conseguenze lesive subite dal giocatore colpito che, caduto a terra svenuto, ha dovuto subire ricovero ospedaliero. Il deferimento avveniva alla luce degli accertamenti eseguiti dall’Ufficio Indagini che in esito all’assunzione di una serie di testimonianze aveva individuato nel giocatore Francesco Mazzurana, portiere di riserva della società F.C. Bolzano 1996 subentrato al titolare nel corso della gara, il responsabile. Alla luce di quanto sopra e all’esito del dibattimento, ritualmente instaurato, cui hanno presenziato il giocatore Francesco Mazzurana, accompagnato dai genitori, e persona delegata dal Presidente della società F.C. Bolzano 1996, il Procuratore Federale ha concluso chiedendo l’irrogazione della sanzione della inibizione per tre mesi al tesserato e dell’ammenda di euro 500,00.- alla società. Ciò premesso, la Commissione Disciplinare accertata la sussistenza della violazione contestata e ritenuta la congruità delle richieste del Procuratore Federale, infligge al tesserato MAZZURANA FRANCESCO (F.C. BOLZANO 1996) la sanzione della inibizione per tre mesi e alla società F.C. BOLZANO 1996 la sanzione dell’ammenda di euro 500,00.- La sanzione dell’inibizione decorre dal giorno successivo alla ricezione della comunicazione della presente delibera da parte del Comitato di competenza mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
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