COMITATO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figctaa.it e sul Comunicato Ufficiale N° 20 del 27/10/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELL’A.C. WIPPTAL AVVERSO LA DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO DD 19/10/2005 CON LA QUALE E’ STATO SQUALIFICATO PER TRE GIORNATE DI GARA IL GIOCATORE RIZZON MANOLO ED E’ STATO AMMONITO CON DIFFIDA L’ALLENATORE PONTALTI CLAUDIO

COMITATO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figctaa.it e sul Comunicato Ufficiale N° 20 del 27/10/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELL’A.C. WIPPTAL AVVERSO LA DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO DD 19/10/2005 CON LA QUALE E’ STATO SQUALIFICATO PER TRE GIORNATE DI GARA IL GIOCATORE RIZZON MANOLO ED E’ STATO AMMONITO CON DIFFIDA L’ALLENATORE PONTALTI CLAUDIO La Commissione Disciplinare constatato che il ricorso appare sottoscritto dal sig. Marcotto Maurizio; rilevato che lo stesso sig. Marcotto Maurizio risulta essere stato inibito fino al 30.11.2005 con provvedimento della Commissione Disciplinare presso il Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano pubblicato nel C.U. n. 52 del 16.06.2005 dello stesso Comitato; rilevato che l’inibizione a tempo comporta l’impedimento a rappresentare la società nell’ambito federale; ritenuto pertanto che il ricorso risulta firmato da persona attualmente non legittimata all’esercizio dei poteri rappresentativi della società di cui è presidente; dichiarail reclamo inammissibile. Ordina l’incameramento della tassa reclamo.
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