COMITATO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figctaa.it e sul Comunicato Ufficiale N° 20 del 27/10/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO S.S.V. BRIXEN AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA DEL CALCIATORE HUBER KLAUS DI CUI AL C.U. N. 18 DI DATA 13.10.2005 (GARA VIRTUS DON BOSCO – BRIXENDEL CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI DEL 09.10.2005)

COMITATO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figctaa.it e sul Comunicato Ufficiale N° 20 del 27/10/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO S.S.V. BRIXEN AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA DEL CALCIATORE HUBER KLAUS DI CUI AL C.U. N. 18 DI DATA 13.10.2005 (GARA VIRTUS DON BOSCO - BRIXENDEL CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI DEL 09.10.2005) In esito alle risultanze degli atti ufficiali relativi alla gara di campionato Allievi Regionali del 9 ottobre 2005, il G.S. presso il Comitato Regionale Trentino Alto Adige ha inflitto al calciatore Huber Klaus (S.S.V. Brixen) la squalifica per quattro gare per avere attinto con uno sputo un avversario. Avverso detto provvedimento ha proposto rituale e tempestivo ricorso la società S.S.V. Brixen negando la circostanza dello sputo e chiedendo la conseguente riduzione della sanzione in relazione all’effettiva entità del comportamento antiregolamentare che aveva giustificato l’espulsione del calciatore al termine dell’incontro (spintonamenti ad un avversario). In esito all’espletata istruttoria, non ha trovato conferma certa la circostanza dello sputo, sicchè riqualificato il fatto che aveva comportato l’espulsione come comportamento non regolamentare, sanzione equa appare la squalifica per due gare. Ciò premesso, la C.D., in parziale accoglimento del ricorso della società S.S.V. Brixen riduce a due gare effettive di squalifica la sanzione inflitta al calciatore Huber Klaus (S.S.V. Brixen). Poiché il ricorso è stato accolto si ordina la restituzione della relativa tassa.
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