COMITATO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figctaa.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 19/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO U.S. COMANO TERME E FIAVE’ AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA DEL CALCIATORE RIGHI MARCO E DI AMMENDA ALLA SOCIETA’ DI CUI AL C.U. N. 33 DI DATA 22.12.2005 (GARA COMANO TERME E FIAVE’ / BRIXEN DEL CAMPIONATO DI ECCELLENZA DEL 18.12.2005)
COMITATO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figctaa.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 35 del 19/01/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RICORSO U.S. COMANO TERME E FIAVE’ AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA DEL CALCIATORE RIGHI MARCO E DI AMMENDA ALLA SOCIETA’ DI CUI AL C.U. N. 33 DI DATA 22.12.2005 (GARA COMANO TERME E FIAVE’ / BRIXEN DEL CAMPIONATO DI ECCELLENZA DEL 18.12.2005)
In esito alle risultanze degli atti ufficiali relativi alla gara del campionato di Eccellenza del 18.12.2005 Comano Terme e Fiavè - Brixen, il G.S. presso il Comitato Regionale Trentino Alto Adige ha inflitto al calciatore Marco Righi (U.S. Comano Terme e Fiavè) la squalifica per quattro gare con la seguente motivazione: “espulso per comportamento antisportivo verso l’arbitro, nel lasciare il terreno di gioco lo offendeva pesantemente. A fine gara reiterava le offese dopo averlo atteso nello spogliatoio”.
Inoltre Il G.S. ha inflitto alla società reclamante l’ammenda di euro 103,00 per offese e minacce del
pubblico all’arbitro e per non aver impedito lo scavalcamento della rete di recinzione da parte di un
proprio sostenitore.
Avverso tali provvedimenti ha proposto rituale e tempestivo ricorso la società U.S. Comano Terme e Fiavè, chiedendo la riduzione della sanzione della squalifica al calciatore Righi e l’annullamento della sanzione dell’ammenda.
Preliminarmente va dichiarata l’inammissibilità del ricorso relativamente alla sanzione dell’ammenda ai sensi del disposto di cui all’art. 41, comma 3, C.G.S.
Per quanto concerne l’impugnazione del provvedimento di squalifica, si è proceduto all’audizione del Presidente della società reclamante e del Direttore di gara.
In particolare quest’ultimo ha integralmente confermato quanto descritto nel rapporto, precisando di avere espulso il calciatore Marco Righi per essere stato dal medesimo offeso in occasione delle reiterate proteste conseguenti ad una precedente decisione tecnica; alla notifica dell’espulsione il Righi tardava a lasciare il terreno di gioco insistendo nell’affermare di non avere profferito ingiuria alcuna e tacciando l’arbitro di disonestà.
Non pago, a fine gara il Righi si attardava ancora a chiedere spiegazioni sulla motivazione
dell’espulsione reiterando le accuse di disonestà all’arbitro.
Per tale motivo, ritenuto che la sanzione inflitta deve ritenersi congrua in relazione alla gravità del fatto,
la Commissione respinge il reclamo e conferma la sanzione inflitta al calciatore RIGHI Marco.
Poichè il reclamo è stato in parte dichiarato inammissibile ed in parte respinto, si ordina l’addebito della relativa tassa.
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