COMITATO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figctaa.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 16/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Il Procuratore Federale con proprio provvedimento dd. 27/12/2005 ha deferito alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Trentino Alto L.N.D. il Signor Sandro Pontalti, Presidente Vicario pro tempore della A.C. Wipptal e la società A.C. WIPPTAL, per rispondere il primo, dei giudizi e dei rilievi espressi pubblicamente e da considerarsi lesivi della reputazione e del prestigio di organismi operanti nell’ambito federale, in violazione dell’art. 3, commi 1 e 4 del C.G.S. e la società A.C. WIPPTAL a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 2, comma 4 del C.G.S

COMITATO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figctaa.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 16/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Il Procuratore Federale con proprio provvedimento dd. 27/12/2005 ha deferito alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Trentino Alto L.N.D. il Signor Sandro Pontalti, Presidente Vicario pro tempore della A.C. Wipptal e la società A.C. WIPPTAL, per rispondere il primo, dei giudizi e dei rilievi espressi pubblicamente e da considerarsi lesivi della reputazione e del prestigio di organismi operanti nell’ambito federale, in violazione dell’art. 3, commi 1 e 4 del C.G.S. e la società A.C. WIPPTAL a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 2, comma 4 del C.G.S.. Il giorno 23/02/2006 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Trentino Alto Adige ha sentito il sostituto Procuratore Federale e i rappresentanti della Società A.C. WIPPTAL che, nei termini di cui al C.G.S. hanno presentato una memoria difensiva. Il sostituto Procuratore Federale al termine della propria requisitoria ha richiesto alla Commissione disciplinare di applicare sia alla A.C. Wipptal sia al signor Sandro Pontalti il minimo della sanzione (indicato in 2.500 euro). La Società e il signor Pontalti dopo un’ampia e articolata difesa hanno concluso chiedendo di non applicare nessuna sanzione. L’istruttoria ha consentito di inquadrare i fatti addebitati al Signor Sandro Pontalti e all’A.C. Wipptal nell’ambito di una serie di contrasti tra la predetta Società e organi della Lega Nazionale Dilettanti. La Commissione Disciplinare, chiamata a pronunciarsi sul deferimento, conferma l’importanza basilare del principio enunciato dell’art. 1 comma 1 del C.G.S. e cioè che “coloro che sono tenuti all’osservanza delle norme federali devono comportarsi secondo principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva”. La società A.C. Wipptal deve quindi rivolgere eventuali richieste agli organi competenti della Lega Nazionale Dilettanti ispettando in ogni caso il principio sopra richiamato. La partecipazione alla Lega Nazionale Dilettanti è una scelta discrezionale eduna volta effettuata lega tutti i soggetti al pieno rispetto di tutte le norme Federali. Il contenuto della nota è chiaramente in violazione dell’art. 3 comma 1 e 4 del C.G.S. e, in considerazione del fatto che essendo la stessa indirizzata solo all’interno della Federazione, si ritiene equo applicare sia al Signor Pontalti Sandro sia all’A.C. Wipptal la sanzione dell’ammonizione.
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