COMITATO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figctaa.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 11/01/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO A.S. HABITAT UFFICIO TRENTO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA DEI CALCIATORI DEMATTE’ OSCAR E DEMATTE’ MIRKO NONCHE’ AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA A CARICO DELLA SOCIETA’ DI CUI AL C.U. N. 28 DI DATA 14.12.2006 (GARA GREEN TOWER TENTO – HABITAT UFFICIO TRENTO CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE SERIE C DEL GIORNO 08.12.2006)
COMITATO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figctaa.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 32 del 11/01/2007
Delibera della Commissione Disciplinare
RICORSO A.S. HABITAT UFFICIO TRENTO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA DEI CALCIATORI DEMATTE’ OSCAR E DEMATTE’ MIRKO NONCHE’ AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA A CARICO DELLA SOCIETA’ DI CUI AL C.U. N. 28 DI DATA 14.12.2006 (GARA GREEN TOWER TENTO – HABITAT UFFICIO TRENTO CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE SERIE C DEL GIORNO 08.12.2006)
In esito alle risultanze degli atti ufficiali relativi alla gara di Campionato Regionale di Calcio a 5 Serie C Green Tower Trento – Habitat Ufficio Trento del giorno 08.12.2006, il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Trentino Alto Adige ha inflitto ai calciatori Mirko Demattè e Oscar Demattè (Habitat Ufficio Trento) la squalifica per tre gare con la seguente motivazione: “per condotta offensiva e violenta nei confronti di tesserato avversario”. Inoltre il G.S. ha inflitto alla società Habitat Ufficio Trento l’ammenda di euro 120,00.- con la seguente motivazione: “per responsabilità oggettiva in merito al comportamento di due suoi tesserati a gara ultimata”. Avverso tali provvedimenti ha proposto rituale e tempestivo ricorso la società Habitat Ufficio Trento, contestando la dinamica dei fatti, chiedendo una riduzione delle sanzioni ai calciatori e l’annullamento della sanzione dell’ammenda. Va preliminarmente dichiarata l’inammissibilità del ricorso relativamente alla sanzione dell’ammenda ai sensi del disposto di cui all’art. 41, comma 3, lettera d) C.G.S. (ammenda inferiore ad euro 150,00). Per quanto concerne le sanzioni delle squalifiche ai calciatori, in esito all’audizione del signor Pietro Panteca, delegato dal Presidente della società ricorrente, nonchè dei due Direttori di gara, la Commissione, accertato che non si è verificata una vera e propria rissa; che nell’occorso a fine gara Oscar Demattè ha insultato l’allenatore avversario, tentando di aggredirlo, senza riuscire nell’intento per il pronto intervento di terzi; mentre Mirko Demattè si scagliava verso l’allenatore avversario tentando di colpirlo con pugni senza riuscire per il pronto intervento di terzi. Così più precisamente qualificati i fatti, la Commissione riduce a due le gare di squalifica ai calciatori Oscar Demattè e Mirko Demattè. Poichè il ricorso è stato parzialmente accolto si ordina la restituzione della relativa tassa.
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