COMITATO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figctaa.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 18/01/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Comunicato Ufficiale N° 37 del 15/02/2007 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL TESSERATO SIGNOR ZAZZINI MAURIZIO (A.C. ITAS ASSICURAZIONI) PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, COMMA 1, E 4, COMMI 2 E 3, DEL C.G.S. E DELLA SOCIETÀ A.C. ITAS ASSICURAZIONI PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2, COMMA 4, E 3, COMMA 2, DEL C.G.S..

COMITATO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figctaa.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 15/02/2007 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL TESSERATO SIGNOR ZAZZINI MAURIZIO (A.C. ITAS ASSICURAZIONI) PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, COMMA 1, E 4, COMMI 2 E 3, DEL C.G.S. E DELLA SOCIETÀ A.C. ITAS ASSICURAZIONI PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2, COMMA 4, E 3, COMMA 2, DEL C.G.S.. Con provvedimento di data 8 gennaio 2007 il Procuratore Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Trentino Alto Adige il tesserato signor Maurizio Zazzini, Presidente dell’A.C. ITAS Assicurazioni, per rispondere della violazione degli artt. 3, comma 1, e 4, commi 2 e 3, del C.G.S. nonchè la società A.C. ITAS Assicurazioni per rispondere della violazione degli artt. 2, comma 4, e 3, comma 2, del C.G.S. Al signor Zazzini veniva addebitato il fatto di avere leso o comunque di avere permesso a terzi di ledere la reputazione di altro tesserato mediante un messaggio internet apparso sul sito dell’A.C. ITAS Assicurazioni. La società A.C. ITAS Assicurazioni veniva chiamata a rispondere per responsabilità diretta in ordine a quanto ascritto al proprio Presidente. Alla luce di quanto sopra e all’esito del dibattimento, ritualmente instaurato, cui ha presenziato il signor Maurizio Zazzini, il Procuratore Federale ha concluso chiedendo l’irrogazione della sanzione dell’inibizione per mesi uno al tesserato e la sanzione dell’ammenda di euro 200 alla società. Ciò premesso la Commissione delibera quanto segue. Premesso che vi sono seri dubbi sulla effettiva lesività delle affermazioni contenute nel messaggio internet de quo, va detto che non è stata raggiunta la prova dell’addebitabilità allo Zazzini delle frasi di cui al messaggio pubblicato per un tempo brevissimo sul sito internet. Lo Zazzini ha negato di essere l’autore del messaggio, affermando anche di non condividerne assolutamente il contenuto, peraltro – a suo parere – non denigratorio. Non può ritenersi dunque escluso che altre persone (sfruttando la conoscenza delle tecniche informatiche) abbiano messo in rete il messaggio all’insaputa dello Zazzini e comunque contro la sua volontà. La buona fede dello Zazzini è dimostrata dal fatto che non appena informato dell’esistenza del messaggio, ha ordinato ai tecnici amministratori del sistema di cancellarlo immediatamente. Per tali motivi, quanto meno nel dubbio, lo Zazzini va prosciolto da ogni addebito. Il proscioglimento del Presidente comporta automaticamente il proscioglimento della società.
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