COMITATO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figctaa.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 23/10/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Con provvedimento di data 06 agosto 2008 il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione – il signor Franco Murano, Presidente della società F.C. Bolzano-Bozen 1996, per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. e dell’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale – il signor Sulo Veledin per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. e dell’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale – il signor Luigi Bianchi per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione agli artt. 7, comma 1, e 16 dello Statuto Federale – la società F.C. Bolzano-Bozen 1996 per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 1, C.G.S. del comportamento del proprio Presidente sig. Franco Murano e del proprio Dirigente Accompagnatore signor Luigi Bianchi.

COMITATO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figctaa.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 23/10/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Con provvedimento di data 06 agosto 2008 il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione - il signor Franco Murano, Presidente della società F.C. Bolzano-Bozen 1996, per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. e dell’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale - il signor Sulo Veledin per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. e dell’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale - il signor Luigi Bianchi per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione agli artt. 7, comma 1, e 16 dello Statuto Federale - la società F.C. Bolzano-Bozen 1996 per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 1, C.G.S. del comportamento del proprio Presidente sig. Franco Murano e del proprio Dirigente Accompagnatore signor Luigi Bianchi. Alla luce di quanto sopra e all’esito del dibattimento, ritualmente instaurato, cui hanno presenziato il Presidente della società F.C. Bolzano-Bozen 1996, il signor Luigi Bianchi ed il signor Sulo Veledin, il Procuratore Federale ha concluso chiedendo l’irrogazione della squalifica per mesi due a carico del calciatore Sulo Veledin, dell’inibizione per mesi quattro a carico del signor Franco Murano, dell’inibizione per mesi tre a carico del signor Luigi Bianchi e della penalizzazione di punti 12 a carico della società F.C. Bolzano-Bozen 1996. Ciò premesso, la Commissione delibera quanto segue. E’ pacifico che il calciatore Sulo Veledin sia stato tesserato per la società F.C. Bolzano-Bozen 1996 per la stagione 2006/2007. E’ altresì pacifico che il calciatore non potesse considerarsi tesserato per la società F.C. Bolzano-Bozen 1996 per la stagione 2007/2008, dovendo trovare applicazione nella specie la norma di cui all’art. 40, comma 11 bis N.O.I.F. La non univocità della norma e il dubbio sulla sua interpretazione consentono però di affermare che l’utilizzazione del calciatore sia avvenuta in perfetta buona fede da parte della società F.C. Bolzano- Bozen 1996, convinta che il tesseramento dovesse ritenersi pluriennale e non semplicemente annuale secondo – per l’appunto - un’interpretazione restrittiva del novellato art. 40, comma 11 bis, N.O.I.F. La buona fede è dimostrata dal fatto che nulla ostava alla reiterazione della richiesta di tesseramento che sarebbe stata senz’altro accolta. L’utilizzazione del calciatore Sulo Veledin, in verità privo di regolare tesseramento, appare dunque frutto di un banale e veniale errore commesso dalla società F.C. Bolzano-Bozen 1996 in perfetta buona fede. Di tale errore imputabile ai dirigenti preposti alle pratiche burocratiche della società non potrà certo in alcun modo rispondere il giovane calciatore utilizzato data la sua evidente buona fede ed in considerazione del fatto che le problematiche successivamente sorte hanno già tenuto il ragazzo lontano dai campi di gioco per qualche mese. Per tale motivo la Commissione ritiene di prosciogliere il calciatore Sulo Veledin da ogni addebito per assoluta mancanza dell’elemento psicologico. Data l’assoluta e provata buona fede degli altri soggetti deferiti, appare equo infliggere loro una sanzione ridotta rispetto alle formulate richieste del sostituto procuratore. Ciò premesso, la Commissione - proscioglie il signor Sulo Veledin dalle incolpazioni ascrittegli per le ragioni di cui in motivazione; - infligge ai dirigenti signori Franco Murano e Luigi Bianchi (F.C. Bolzano-Bozen 1996) la sanzione dell’inibizione per mesi 1 (uno) a partire dalla data di pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale; - infligge alla società F.C. Bolzano-Bozen 1996 la sanzione dell’ammenda di euro 500,00.-
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