• Stagione sportiva: 2008/2009
COMITATO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figctaa.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 22 del 23/10/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Con provvedimento di data 06 agosto 2008 il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione
– il signor Franco Murano, Presidente della società F.C. Bolzano-Bozen 1996, per rispondere della
violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. e dell’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale
– il signor Sulo Veledin per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. e dell’art. 7,
comma 1, dello Statuto Federale
– il signor Luigi Bianchi per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione
agli artt. 7, comma 1, e 16 dello Statuto Federale
– la società F.C. Bolzano-Bozen 1996 per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva
ai sensi dell’art. 4, comma 1, C.G.S. del comportamento del proprio Presidente sig. Franco
Murano e del proprio Dirigente Accompagnatore signor Luigi Bianchi.
COMITATO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figctaa.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 22 del 23/10/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Con provvedimento di data 06 agosto 2008 il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione
- il signor Franco Murano, Presidente della società F.C. Bolzano-Bozen 1996, per rispondere della
violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. e dell’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale
- il signor Sulo Veledin per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. e dell’art. 7,
comma 1, dello Statuto Federale
- il signor Luigi Bianchi per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione
agli artt. 7, comma 1, e 16 dello Statuto Federale
- la società F.C. Bolzano-Bozen 1996 per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva
ai sensi dell’art. 4, comma 1, C.G.S. del comportamento del proprio Presidente sig. Franco
Murano e del proprio Dirigente Accompagnatore signor Luigi Bianchi.
Alla luce di quanto sopra e all’esito del dibattimento, ritualmente instaurato, cui hanno presenziato il
Presidente della società F.C. Bolzano-Bozen 1996, il signor Luigi Bianchi ed il signor Sulo Veledin, il
Procuratore Federale ha concluso chiedendo l’irrogazione della squalifica per mesi due a carico del
calciatore Sulo Veledin, dell’inibizione per mesi quattro a carico del signor Franco Murano, dell’inibizione
per mesi tre a carico del signor Luigi Bianchi e della penalizzazione di punti 12 a carico della società
F.C. Bolzano-Bozen 1996.
Ciò premesso, la Commissione delibera quanto segue.
E’ pacifico che il calciatore Sulo Veledin sia stato tesserato per la società F.C. Bolzano-Bozen 1996 per
la stagione 2006/2007.
E’ altresì pacifico che il calciatore non potesse considerarsi tesserato per la società F.C. Bolzano-Bozen
1996 per la stagione 2007/2008, dovendo trovare applicazione nella specie la norma di cui all’art. 40,
comma 11 bis N.O.I.F.
La non univocità della norma e il dubbio sulla sua interpretazione consentono però di affermare che
l’utilizzazione del calciatore sia avvenuta in perfetta buona fede da parte della società F.C. Bolzano-
Bozen 1996, convinta che il tesseramento dovesse ritenersi pluriennale e non semplicemente annuale
secondo – per l’appunto - un’interpretazione restrittiva del novellato art. 40, comma 11 bis, N.O.I.F.
La buona fede è dimostrata dal fatto che nulla ostava alla reiterazione della richiesta di tesseramento
che sarebbe stata senz’altro accolta.
L’utilizzazione del calciatore Sulo Veledin, in verità privo di regolare tesseramento, appare dunque frutto
di un banale e veniale errore commesso dalla società F.C. Bolzano-Bozen 1996 in perfetta buona fede.
Di tale errore imputabile ai dirigenti preposti alle pratiche burocratiche della società non potrà certo in
alcun modo rispondere il giovane calciatore utilizzato data la sua evidente buona fede ed in
considerazione del fatto che le problematiche successivamente sorte hanno già tenuto il ragazzo
lontano dai campi di gioco per qualche mese.
Per tale motivo la Commissione ritiene di prosciogliere il calciatore Sulo Veledin da ogni addebito per
assoluta mancanza dell’elemento psicologico.
Data l’assoluta e provata buona fede degli altri soggetti deferiti, appare equo infliggere loro una sanzione
ridotta rispetto alle formulate richieste del sostituto procuratore.
Ciò premesso, la Commissione
- proscioglie il signor Sulo Veledin dalle incolpazioni ascrittegli per le ragioni di cui in motivazione;
- infligge ai dirigenti signori Franco Murano e Luigi Bianchi (F.C. Bolzano-Bozen 1996) la sanzione
dell’inibizione per mesi 1 (uno) a partire dalla data di pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale;
- infligge alla società F.C. Bolzano-Bozen 1996 la sanzione dell’ammenda di euro 500,00.-
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Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Con provvedimento di data 06 agosto 2008 il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione
– il signor Franco Murano, Presidente della società F.C. Bolzano-Bozen 1996, per rispondere della
violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. e dell’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale
– il signor Sulo Veledin per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. e dell’art. 7,
comma 1, dello Statuto Federale
– il signor Luigi Bianchi per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione
agli artt. 7, comma 1, e 16 dello Statuto Federale
– la società F.C. Bolzano-Bozen 1996 per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva
ai sensi dell’art. 4, comma 1, C.G.S. del comportamento del proprio Presidente sig. Franco
Murano e del proprio Dirigente Accompagnatore signor Luigi Bianchi."