COMITATO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figctaa.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 04/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale OGGETTO: RICORSO F.C. BOLZANO BOZEN 96 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA DEL CALCIATORE IBRAHIMI EROL DI CUI AL C.U. N. 24 DI DATA 06.11.2008 (GARA BOLZANO / BRIXEN DEL CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI DEL 26.10.2008)

COMITATO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figctaa.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 04/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale OGGETTO: RICORSO F.C. BOLZANO BOZEN 96 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA DEL CALCIATORE IBRAHIMI EROL DI CUI AL C.U. N. 24 DI DATA 06.11.2008 (GARA BOLZANO / BRIXEN DEL CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI DEL 26.10.2008) In esito alle risultanze degli atti ufficiali relativi alla gara del campionato Allievi Regionali del 26.10.2008 Bolzano / Brixen, il G.S. presso il Comitato Regionale Trentino Alto Adige ha inflitto al calciatore Ibrahimi Erol (F.C. Bolzano Bozen 96) la squalifica sino al 5 marzo 2009 con la seguente motivazione: “espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento si avvicinava all’arbitro e lo colpiva con un leggero buffetto in viso senza procurare danno; quindi lo offendeva pesantemente. Non contento a fine gara lo attendeva davanti allo spogliatoio e lo minacciava con frasi violente e volgari”. Avverso tale provvedimento ha proposto rituale e tempestivo ricorso la società F.C. Bolzano Bozen 96, contestando la dinamica dei fatti come ascritti al proprio calciatore e chiedendo la riduzione della sanzione. La Commissione ha proceduto all’audizione di due Dirigenti della società reclamante e del Direttore di gara. Quest’ultimo ha integralmente confermato quanto descritto nel rapporto, precisando che il “buffetto” ricevuto consisteva nel gesto del calciatore che lo aveva toccato sul viso al fine di attirare l’attenzione dell’arbitro che stava registrando il provvedimento di espulsione sul proprio taccuino. Ha confermato di essere stato poi pesantemente insultato dall’Ibrahimi che protestava per l’espulsione ritenuta ingiusta. Ed ha confermato anche le pesantissime ingiurie e minacce subite a fine gara. Per tale motivo, ritenuto che la sanzione inflitta deve ritenersi congrua in relazione alla gravità del fatto (in particolare della estrema gravità e volgarità delle ingiurie e minacce profferite a fine gara), la Commissione respinge il reclamo e conferma la sanzione inflitta al calciatore Ibrahimi Erol (F.C. Bolzano Bozen 96). Poichè il reclamo è stato respinto, si ordina l’addebito della relativa tassa.
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