COMITATO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figctaa.it Comunicato Ufficiale N° 49 del 19/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale OGGETTO: RICORSO SOCIETA’ SPORTIVA BENACENSE 1905 RIVA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI INIBIZIONE DEL DIRIGENTE IOVINE NICOLA E DI AMMENDA ALLA SOCIETA’ DI CUI AL C.U. N. 46 DI DATA 26.02.2009 (GARA BENACENSE – ALENSE DEL CAMPIONATO DI ECCELLENZA DEL 22.02.2009)

COMITATO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figctaa.it Comunicato Ufficiale N° 49 del 19/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale OGGETTO: RICORSO SOCIETA’ SPORTIVA BENACENSE 1905 RIVA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI INIBIZIONE DEL DIRIGENTE IOVINE NICOLA E DI AMMENDA ALLA SOCIETA’ DI CUI AL C.U. N. 46 DI DATA 26.02.2009 (GARA BENACENSE – ALENSE DEL CAMPIONATO DI ECCELLENZA DEL 22.02.2009) In esito alle risultanze degli atti ufficiali relativi alla gara del campionato di Eccellenza Benacense – Alense del 22.02.2009, il G.S. presso il Comitato Regionale Trentino Alto Adige ha inflitto al dirigente Iovine Nicola (Società Sportiva Benacense 1905 Riva) l’inibizione a tutto il 25.05.2009 per comportamento offensivo e minatorio a fine gara nei confronti della terna arbitrale e per essersi introdotto, non autorizzato, in area non di sua competenza. Inoltre ha inflitto alla Società Sportiva Benacense 1905 Riva l’ammenda di euro 350,00.- per avere permesso l’indebita intrusione di persone non autorizzate e per il comportamento passivo dei Dirigenti della società che aveva comportato lo stato di grave disagio e la situazione di scarsa sicurezza della terna arbitrale. Il G.S. ha infine rimesso gli atti alla Procura Federale per l’individuazione di altra persona anch’essa introdottasi nello spogliatoio dell’arbitro a fine gara, mantenendo un comportamento ingiurioso e minatorio. Avverso tali provvedimenti ha proposto rituale e tempestivo ricorso la Società Sportiva Benacense 1905 Riva. Nel ricorso la reclamante ammette l’indebita intrusione di due persone nello spogliatoio della terna, indicando quali responsabili il dirigente Iovine Nicola e il Presidente signor Pietro Addeo. Nega invece che i due abbiano insultato la terna, affermando che si sarebbero limitati ad una seppure vivace protesta per tutta una serie di episodi accaduti durante la gara. Nega altresì che la persona non riconosciuta dall’arbitro, ma indicata come il proprio Presidente, abbia minacciato il direttore di gara. Nega che vi sia stato un comportamento passivo dei propri dirigenti che avrebbero invece tentato di impedire l’ingresso nell’area degli spogliatoi allo Iovine ed all’Addeo, senza riuscirvi. Chiedeva dunque la revoca delle sanzioni inflitte o, in subordine, la riduzione al minimo con applicazione dell’attenuante della reazione al fatto ingiusto costituito dall’asserito comportamento tenuto dall’arbitro e da uno dei suoi assistenti nel corso della gara. La Commissione ha proceduto all’audizione del Direttore di gara, nonchè del Presidente e di alcuni dirigenti della reclamante. L’arbitro ha integralmente confermato quanto descritto nel rapporto, precisando - che in effetti il dirigente Iovine si era limitato ad insultare lui e tutta la categoria arbitrale, senza porre in atto alcun comportamento minatorio; - che lo Iovine e l’altra persona (rivelatasi poi essere il Presidente signor Addeo) dopo avere tenuto il comportamento offensivo (entrambi) e minatorio (il solo Addeo) se ne erano andati aderendo al perentorio invito formulato dalla terna; - che anche successivamente erano stati battuti violenti colpi all’uscio; - che dopo qualche minuto l’osservatore arbitrale aveva chiesto di poter accedere allo spogliatoio della terna perchè la situazione all’esterno non era rassicurante. Ciò premesso, la Commissione ritiene che la sanzione inflitta allo Iovine possa essere ridotta, essendo stato accertato che il medesimo si è limitato ad ingiuriare il direttore di gara (e tutta la classe arbitrale), senza peraltro mettere in atto alcun comportamento minatorio. E’ appena il caso di ricordare come il comportamento ingiurioso nei confronti dell’arbitro e della classe arbitrale resterebbe integrato anche nell’ipotesi che lo Iovine si fosse limitato a profferire le frasi che ha ammesso di avere pronunciato (ancorchè ben diverse da quelle che ha puntualmente riportato l’arbitro nel proprio rapporto). E ancora che non può assolutamente trovare applicazione l’attenuante invocata (reazione in stato d’ira a fatto ingiusto altrui) posto che nulla può giustificare o attenuare il comportamento di dirigenti sportivi che si permettano di entrare nello spogliatoio della terna arbitrale per minacciare o anche solo ingiuriare l’arbitro ed i suoi assistenti. La sanzione dell’ammenda deve invece venire integralmente confermata. Va premesso che la società Società Sportiva Benacense 1905 Riva, malgrado giocasse la partita come società ospitante, non ha ritenuto di dover indicare in lista un dirigente addetto agli ufficiali di gara. Lasciando la custodia dello spogliatoio al proprio magazziniere, anch’egli privo di titolo per sostare nell’area, e così permettendo a terzi di poter accedere senza alcuna difficoltà negli spogliatoi ed addirittura nello spogliatoio riservato agli ufficiali di gara. Trattasi di comportamente di per sè passivo e negligente, aggravato poi dal fatto che effettivamente una intrusione negli spogliatoi è avvenuta con conseguente obiettivo stato di disagio e di scarsa sicurezza per la terna arbitrale. Per tale motivo, la Commissione, in parziale accoglimento del proposto ricorso - riduce la sanzione dell’inibizione inflitta al Dirigente Iovine Nicola (Società Sportiva Benacense 1905 Riva), esclusa la contestazione del comportamento minatorio, a tutto il 30 aprile 2009; - conferma integralmente la sanzione dell’ammenda di euro 350,00.- inflitta alla Società Sportiva Benacense 1905 Riva. Poichè il ricorso è stato seppure parzialmente accolto, autorizza l’accredito della relativa tassa.
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