COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 08 del 18/09/2002 – pubbl. su www.figc-cru.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NEL RECLAMO PROPOSTO in proprio dal calciatore BARTOLI PAOLO IN RIFERIMENTO ALLA GARA B.B. Bar – Vetreria Artigiana Bestiola DISPUTATA A Bastia Umbra il 4.7.2002 AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 4 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 30.8.2002 PUBBLICATO IN DATA 31.8.2002 , E PRECISAMENTE PER : SQUALIFICA FINO AL 31.10.002

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 08 del 18/09/2002 – pubbl. su www.figc-cru.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NEL RECLAMO PROPOSTO in proprio dal calciatore BARTOLI PAOLO IN RIFERIMENTO ALLA GARA B.B. Bar – Vetreria Artigiana Bestiola DISPUTATA A Bastia Umbra il 4.7.2002 AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 4 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 30.8.2002 PUBBLICATO IN DATA 31.8.2002 , E PRECISAMENTE PER : SQUALIFICA FINO AL 31.10.002 HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 17.9.2002 , la seguente decisione : FATTO · SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata. · NEI TERMINI proponeva reclamo il Calciatore Bartoli Paolo in proprio, adducendo i seguenti M O T I V I Inconsistenza dei fatti attribuiti al reclamante e comunque eccessività della sanzione. E PERTANTO CHIEDEVA : l’annullamento della squalifica ed in subordine la riduzione della stessa. · ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione compariva l’Arbitro della gara ed il calciatore reclamante. · SULLA SCORTA degli elementi di cui sopra la Commissione osserva : · Il G.S. ha squalificato fino al 31.10.2002 il calciatore Bartoli Paolo per essere rimasto in campo impedendo in tal guisa l’inizio di una gara successiva e per aver afferrato l’arbitro per un braccio rivolgendo allo stesso frasi offensive. · Ciò chiarito osserva questa Commissione che le precisazioni fornite dal direttore di gara non rendono giustificata l’entità della sanzione come attribuita dal G.S. · Ed invero l’arbitro ha chiarito che il predetto Bartoli non solo non ha profferito nei suoi confronti alcuna frase offensiva e che si è rivolto al predetto al termine della gara al solo fine di chiarire le motivazioni di espulsione di un suo compagno di squadra con toni pacati e misurati e senza operare nei confronti dell’arbitro alcunchè di violento ma ha anche chiarito che il Bartoli lo ha scosso lievemente per il braccio al solo fine di richiamare l’attenzione del medesimo perché si vedeva ignorato nel suo eloquio. · Se cosi’ è, il comportamento del Bartoli si è estrinsecato solo in un atto irriguardoso – scuotimento del braccio del direttore di gara – e non già in un comportamento offensivo e comunque preordinato al ritardo dell’inizio della seconda gara in programma, ritardo che deve ritenersi naturale conseguenza del fatto che l’arbitro non gli prestava attenzione perché impegnato dell’inizio delle formalità relative all’inizio della gara successiva. · Tenuto conto di quanto sopra esposto e considerata la natura dell’addebito, comunque censurabile, questa Commissione ritiene di poter ridurre la squalifica inflitta al calciatore Bartoli Paolo fino al 17.9.2002. PER I MOTIVI SOPRA ENUNCIATI LA C.D. D E L I B E R A · IN ACCOGLIMENTO DEL RECLAMO PROPOSTO IN PROPRIO DAL CALCIATORE BARTOLI PAOLO, DI RIDURRE LA SQUALIFICA INFLITTA ALLO STESSO DAL G.S. FINO A TUTTO IL 17.9.2002. · ORDINA RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO
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