COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 08 del 18/09/2002 – pubbl. su www.figc-cru.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NEL RECLAMO PROPOSTO in proprio dal calciatore Martinelli Gianluca IN RIFERIMENTO ALLA GARA B.B. Bar – Vetreria Artigiana Bestiola DISPUTATA A Bastia Umbra il 4.7.2002 AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 4 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 30.8.2002 PUBBLICATO IN DATA 31.8.2002, E PRECISAMENTE PER : SQUALIFICA FINO AL 30.06.2003.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 08 del 18/09/2002 – pubbl. su www.figc-cru.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NEL RECLAMO PROPOSTO in proprio dal calciatore Martinelli Gianluca IN RIFERIMENTO ALLA GARA B.B. Bar – Vetreria Artigiana Bestiola DISPUTATA A Bastia Umbra il 4.7.2002 AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 4 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 30.8.2002 PUBBLICATO IN DATA 31.8.2002, E PRECISAMENTE PER : SQUALIFICA FINO AL 30.06.2003. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 17.9.2002 , la seguente decisione: FATTO · SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata. · NEI TERMINI proponeva reclamo il Calciatore Martinelli Gianluca in proprio, adducendo i seguenti M O T I V I Inconsistenza dei fatti attribuiti al reclamante e comunque eccessività della sanzione. E PERTANTO CHIEDEVA : l’annullamento della squalifica ed in subordine la riduzione della stessa. · ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione compariva l’Arbitro della gara ed il calciatore reclamante. · SULLA SCORTA degli elementi di cui sopra la Commissione osserva : · Il G.S. ha squalificato fino al 30.06.2003 il calciatore Martinelli Gianluca per aver colpito con una bottiglia di plastica l’arbitro al basso ventre senza procurargli dolore; per aver tenuto nei confronti dello stesso comportamento offensivo e per aver colpito, alla notifica della espulsione il direttore di gara con un calcio ad una gamba procurandogli una escoriazione e dolore tanto che il medesimo terminava la gara zoppicando. · Ciò chiarito questa Commissione precisa che in sede di procedimento disciplinare i fatti dedotti in incolpazione devono essere accertati sulla base delle risultanze degli atti ufficiali di gara, il cui contenuto non può essere inficiato da una interessata ricostruzione ad opera del reclamante. · Tale presunzione di attendibilità può essere superata solo nel caso in cui sia evidenziata una illogicità insanabile o si rilevino contraddizioni, circostanza questa non ricorribile nel caso di specie. · Se così è gli atti acquisiti non presentano discordanze o affermazioni illogiche ma offrono invece la certezza della effettiva attribuibilità al Martinelli degli episodi al predetto addebitati anche se debbono esser valutati con minor rigore alla luce dei chiarimenti forniti dal direttore di gara. · Infatti l’arbitro ha escluso che il Martinelli abbia colpito il direttore di gara con la bottiglia con la specifica intenzione di esercitare violenza nei suoi confronti; che il predetto colpo gli abbia procurato dolore e che il colpo alla gamba non era di particolare intensità tanto che si è risolto nel giro di breve tempo. · Tutto questo considerato, è fuori dubbio che il comportamento del Martinelli nel suo complesso vada comunque sanzionato e che valutate le circostanze tutte e l’assenza di precedenti specifici a carico del medesimo e delle lievi conseguenze derivanti dal detto comportamento la squalifica inflitta può essere contenuta in termini più ridotti onde renderla equa e proporzionata al comportamento suddetto. Questa Commissione ritiene di poter ridurre la squalifica inflitta al calciatore Martinelli Gianluca fino al 31.12.2002. PER I MOTIVI SOPRA ENUNCIATI LA C.D. D E L I B E R A · IN ACCOGLIMENTO DEL RECLAMO PROPOSTO IN PROPRIO DAL CALCIATORE MARTINELLI GIANLUCA, DI RIDURRE LA SQUALIFICA INFLITTA ALLO STESSO DAL G.S. FINO A TUTTO IL 31.12.2002. · ORDINA RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO
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