COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 12 del 09/10/2002 – pubbl. su www.figc-cru.it Delibere della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.VIRTUS LA CASTELLANA; IN RIFERIMENTO ALLA GARA VIRTUS LA CASTELLANA CASTEL RITALDI – GRIFO ATTIGLIANO DISPUTATA A CASTEL RITALDI IL 08.09.2002 E PRECISAMENTE PER IRREGOLARE SVOLGIMENTO DELLA STESSA, AVENDO LA SOCIETA’ A.S. GRIFO ATTIGLIANO SCHIERATO IN CAMPO IL CALCIATORE BIAGINI DAVID IN RESIDUO DI SQUALIFICA ANCORA DA SCONTARE PER SANZIONI INFLITTE NELLA STAGIONE SPORTIVA 2001/2002.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 12 del 09/10/2002 – pubbl. su www.figc-cru.it Delibere della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.VIRTUS LA CASTELLANA; IN RIFERIMENTO ALLA GARA VIRTUS LA CASTELLANA CASTEL RITALDI - GRIFO ATTIGLIANO DISPUTATA A CASTEL RITALDI IL 08.09.2002 E PRECISAMENTE PER IRREGOLARE SVOLGIMENTO DELLA STESSA, AVENDO LA SOCIETA’ A.S. GRIFO ATTIGLIANO SCHIERATO IN CAMPO IL CALCIATORE BIAGINI DAVID IN RESIDUO DI SQUALIFICA ANCORA DA SCONTARE PER SANZIONI INFLITTE NELLA STAGIONE SPORTIVA 2001/2002. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 08.10.2002 , la seguente decisione. FATTO Dal referto ufficiale di gara risulta che il calciatore Biagini David prendeva parte alla gara sopra specificata. Dall’ Allegato al C. U. n. 1 del 01.07.2002 risulta, altresi, che il suddetto calciatore aveva un residuo di squalifica da scontare nella stagione in corso per violazioni commesse nella precedente stagione pari ad una giornata effettiva di gara. Il Biagini David ha preso parte alla gara del 08 settembre 2002, in epigrafe specificata, propria della prima giornata ufficiale del Campionato Regionale di Promozione per la stagione sportiva 2002/2003 e quindi in posizione irregolare, non avendo scontato la suddetta squalifica come risulta dagli atti ufficiali. Pertanto il ricorso presentato dalla A.S. Virtus La Castellana risulta fondato e lo stesso va accolto in applicazione dell’art. 12, comma 5, lett. a), del C.G.S. PER I MOTIVI SOPRA ENUNCIATI LA C.D. D E L I B E R A · IN ACCOGLIMENTO DEL RECLAMO PROPOSTO DALLA A.S. VIRUS LA CASTELLANA DI INFLIGGERE LA PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA IN EPIGRAFE SPECIFICATA ALLA SOCIETÀ GRIFO ATTIGLIANO CON IL PUNTEGGIO DI 0 - 2. · ORDINA RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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