COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 13 del 16/10/2002 – pubbl. su www.figc-cru.it Delibere della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA A.S. CASAGLIA IN RIFERIMENTO ALLA GARA TERNI C 5 / CASAGLIA DISPUTATA A TERNI IL 28/9/02;

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 13 del 16/10/2002 – pubbl. su www.figc-cru.it Delibere della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA A.S. CASAGLIA IN RIFERIMENTO ALLA GARA TERNI C 5 / CASAGLIA DISPUTATA A TERNI IL 28/9/02; HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 15/10/02, la seguente decisione : FATTO La A.S. Casaglia, con ricorso del 4/10/02, proponeva rituale reclamo a questa Commissione in ordine alla gare descritta in epigrafe, chiedendo l’applicazione in proprio favore del disposto di cui all’art 12 comma 5 lett a C.G.S. sul presupposto che alla gara in questione aveva preso parte nella formazione della A.S. Terni calcio a 5 il calciatore Buono Luca, sebbene squalificato per una giornata come emergeva dal comunicato Uff. n. 9 del 29/9/02, pubblicato il 26/9702. La A.S. Terni presentava nei termini le proprie deduzioni, assumendo che la squalifica inflitta al suddetto calciatore doveva essere attribuita ad un equivoco intervenuto ad opera degli arbitri nella precedente partita Terni calcio / Nursia calcio disputata a Norcia il 21/9/02. M O T I V I Il reclamo deve essere accolto. Dagli atti ufficiali risulta infatti pacificamente che il calciatore Buono Luca ha disputato la gara A.S.Terni Calcio/A.S. Casaglia del 28/9/02, nonostante il medesimo risultasse squalificato per una giornata di gara come da comunicato ufficiale del 21/9/02. Ciò posto, gli argomenti addotti a fondamento della memoria depositata dalla società resistente appaiono irrilevanti, atteso che le rimostranze avverso l’asserita erronea squalifica del calciatore Buono Luca non possono essere prese in considerazione in questa sede dal momento che andavano svolte in sede di eventuale reclamo da proporsi avverso il provvedimento di squalifica pubblicato nel comunicato ufficiale n 9 del 25/9/02. Conseguentemente, in applicazione dell’art 12 c 5 lett. a) C.G.S., va comminata a carico della A.S. Terni Calcio a 5 la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 2 in favore della A.S. Casaglia. Va disposta la rimessione degli atti al Presidente del C.R.U. per ogni eventuale provvedimento di sua competenza. PER I MOTIVI SOPRA ENUNCIATI LA C.D. D E L I B E R A · IN ACCOGLIMENTO DEL RECLAMO PROPOSTO DALLA A.S. CASAGLIA, DI INFLIGGERE ALLA A.S. TERNI CALCIO A 5 LA SANZIONE DELLA PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA CON IL RISULTATO DI 0 - 2 IN FAVORE DELLA A.S. CASAGLIA. DISPONE LA RIMESSIONE DEGLI ATTI AL PRESIDENTE DEL C.R.U PER OGNI EVENTUALE PROVVEDIMENTO DI SUA COMPETENZA. · ORDINA -RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it