COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 13 del 16/10/2002 – pubbl. su www.figc-cru.it Delibere della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DA POLISPORTIVA COSTANO, IN RIFERIMENTO ALLA GARA NUOVA BEVAGNA MONTEFALCO / COSTANO, DISPUTATA A MONTEFALCO IL 14.09.2002 PER IRREGOLARE SVOLGIMENTO DELLA GARA STESSA, A SEGUITO DI UTILIZZO DA PARTE DELLA SOC. NUOVA BEVAGNA MONTEFALCO DI UN FUORI QUOTA OLTRE IL NUMERO CONSENTITO DAL REGOLAMENTO, CON CONSEGUENTE IRROGAZIONE DELLA SANZIONE DELLA PERDITA DELLA GARA, A CARICO DELLA SOCIETA’ IN DIFETTO, CON IL PUNTEGGIO DI 0 – 2.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 13 del 16/10/2002 – pubbl. su www.figc-cru.it Delibere della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DA POLISPORTIVA COSTANO, IN RIFERIMENTO ALLA GARA NUOVA BEVAGNA MONTEFALCO / COSTANO, DISPUTATA A MONTEFALCO IL 14.09.2002 PER IRREGOLARE SVOLGIMENTO DELLA GARA STESSA, A SEGUITO DI UTILIZZO DA PARTE DELLA SOC. NUOVA BEVAGNA MONTEFALCO DI UN FUORI QUOTA OLTRE IL NUMERO CONSENTITO DAL REGOLAMENTO, CON CONSEGUENTE IRROGAZIONE DELLA SANZIONE DELLA PERDITA DELLA GARA, A CARICO DELLA SOCIETA’ IN DIFETTO, CON IL PUNTEGGIO DI 0 - 2. HA PRONUNCIATO, in data 15 ottobre 2002 la seguente decisione. LA SOCIETA’ RECLAMANTE NON CHIEDEVA DI ESSERE SENTITA. SULLA SCORTA degli elementi di cui sopra la Commissione osserva quanto segue. Dal C.U. n. 1 del 01.07.2002 si evince che nel Campionato Regionale Categoria Juniores, per la stagione sportiva in corso, debbono partecipare i calciatori nati dal 01.01.1984 in poi, con possibile utilizzo di un numero massimo di due tesserati fuori quota, nati dal 01.01.1982. Tanto premesso, dal referto arbitrale emerge che la A.C. Nuova Bevagna Montefalco ha posto inizialmente in lista e fatto partecipare alla gara giocatori nati dopo il 01.01.1984, con esclusione del numero 10 Foglietta Alessio ed il numero 11 Lombardi Emanuele, entrambi nati nel 1983, in quanto tali unici fuori quota. All’inizio della gara non veniva pertanto superato il numero massimo previsto dal Regolamento. Nessuna violazione veniva realizzata neppure durante lo svolgimento dell’incontro in quanto, come si evince dal referto ufficiale che costituisce piena prova, la Pol. Costano ha proceduto a far entrare in campo il calciatore fuori quota numero 14 Di Vito Giordano, in sostituzione di altro tesserato fuori quota n. 11 Lombardi Emanuele, fino a quel momento utilizzato. La Pol. Costano non poneva pertanto in essere nessuna violazione al Regolamento avendo semplicemente effettuato avvicendamento di fuori quota in campo senza modificare il numero massimo consentito. PER I MOTIVI SOPRA ENUNCIATI LA C.D. D E L I B E R A · DI RESPINGERE IL RECLAMO PROPOSTO DALLA POLISPORTIVA COSTANO E DI CONFERMARE IL RISULTATO MATURATO SUL CAMPO. · ORDINA INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it