COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 13 del 16/10/2002 – pubbl. su www.figc-cru.it Delibere della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA A.S. DERUTA, IN RIFERIMENTO ALLA GARA DERUTA / PANTALLA DISPUTATA A DERUTA IL 21.9.2002;

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 13 del 16/10/2002 – pubbl. su www.figc-cru.it Delibere della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA A.S. DERUTA, IN RIFERIMENTO ALLA GARA DERUTA / PANTALLA DISPUTATA A DERUTA IL 21.9.2002; HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 8.10.2002, la seguente decisione : FATTO L’A.S. Deruta, con ricorso del 39.9.2002, proponeva reclamo a questa Commissione, entro l termine di cui all’art. 42 del C.di G.S., in ordine alla gara Deruta / Pantalla, Campionato di Eccellenza, chiedendo l’applicazione in proprio favore de disposto di cui all’art. 12 c.5, lett.a), C.di G.S., sul presupposto che, alla gara in questione, aveva preso parte, nella formazione dell’A.S. Pantalla, il calciatore FILOIA Fabrizio, sebbene versasse in posizione irregolare per non aver scontato completamente la squalifica per due giornate comminatagli, nella decorsa stagione sportiva, allorquando, come sostenuto dalla reclamante, lo stesso partecipava, sempre per conto dell’A.S. Pantalla, al Campionato Provinciale Juniores, Comitato Provinciale di Terni. L’A.S. Pantalla, presentava nei termini regolamentari, le proprie deduzioni, invocando il rigetto del reclamo, assumendo : 1) CHE il reclamo doveva essere dichiarato inammissibile, perché proposto in violazione del combinato disposto degli artt. 29 comma 5 e 34 del C.di G.S. per non essere stato, fra l’altro, ritualmente “preannunciato” il reclamo tesso; 2) CHE non sussisteva la lagnanza prospettata dalla Società reclamante, in quanto, il citato calciatore FILOIA, avendo riportato la squalifica al termine del Campionato 2001-2002, mentre militava nella squadra Juniores, aveva già scontato le due giornate di squalifica nella stagione sportiva in corso dal momento che non aveva preso parte alle gare disputate dalla squadra Juniores dell’A.S. Pantalla in data 7.9. e 14.9.2002. E ciò in considerazione del fatto che il citato Filoia, pur non avendo l’età richiesta per prendere parte a detto Campionato, vi poteva, però, partecipare come “fuori quota” con la conseguenza che la sua partecipazione alla gara in oggetto doveva ritenersi regolare, tanto più che risultava disputata in data diversa da quelle sopra indicate. MOTIVI DELLA DECISIONE Questa Commissione, alla luce degli atti ufficiali di gara e degli esiti degli accertamenti effettuati, ritiene che il reclamo proposto dall’A.S. Deruta, nonostante il contrario avviso dell’A.S. Pantalla, debba trovare accoglimento per i motivi di seguito svolti: Ed invero, avuto riguardo alla questione sub 1), sollevata in via preliminare dall’A.S. Pantalla, è convincimento di questa commissione che l’A.S. Deruta abbia proposto il reclamo con l’osservanza delle formalità richieste dal C.di G.S. Ed infatti, in proposito, va chiarito che nella fattispecie si versa in ipotesi di reclamo proposto a questa Commissione con riguardo alla posizione del tesserato Filoia Fabrizio che ha preso parte alla partita sopra indicata, per cui la normativa da tener presente e da osservare non è quella prevista dall’art. 29 bensì dall’art. 42 C.di G.S., dalla quale si desume, appunto, che nessun “preannuncio” doveva essere effettuato dall’A.S. Deruta in ordine al reclamo che intendeva inoltrare; che i termini di proposizione del reclamo risultano osservati (art. 42 punto 3) e che tutte le formalità previste dalla richiamata norma (art. 42 punto 6) risultano adempiute, come provano, peraltro, le contro deduzioni inviate dall’A.S. Pantalla. Con riferimento al merito, prima di ogni cosa, deve essere qui richiamata la norma secondo cui la sanzione della squalifica che non può essere scontata, in tutto od in parte, nella stagione sportiva in cui è stata irrogata, deve essere scontata, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive (art. 17 C.di G.S.); ciò comporta che deve considerarsi pacifico che il Filoia, essendo stata allo stesso irrogata al termine del Campionato Juniores, disputato nella decorsa stagione, una squalifica di due giornate, debba scontare detta sanzione disciplinare nella stagione in corso. La Società resistente, però, in omaggio alla norma (art.41 C.di G.S.) secondo cui, i tesserati debbono scontare la sanzione disciplinare loro irrogata nello stesso Campionato nel quale l’infrazione che ha dato originale alla sanzione è stata commessa, sostiene che il proprio calciatore Filoia abbia già scontato con la squadra Juniores la squalifica in argomento nelle due prime giornate del Campionato Juniores – disputate il 7 ed il 14.9.2002 – posto che non risulta impiegato in detta squadra, anche se poteva prendervi parte come fuori quota, atteso che il Consiglio Direttivo del CRU, come si legge nel C.U. n. 1 del 1.7.2002, ha previsto l’impiego, nel Campionato Regionale Juniores, fino ad un massimo di due giocatori fuori quota nati dal 1.1.1982, previsione questa ben riferibile al suddetto calciatore proprio perché nato nel 1982, con la conseguenza che, scontata la squalifica in detto Campionato, a pieno titolo poteva essere utilizzato, come lo è stato, in prima squadra nella gara del 21,9,.2992. . La menzionata tesi, però, non può trovare l’adesione di questa Commissione. Ed invero, a tal fine, va considerato che il Filoia non ha più l’età per poter essere impiegato legittimamente nella presente stagione sportiva nella squadra Juniores. Né rileva poi il fatto che il predetto calciatore possa essere incluso in detta squadra come fuori quota. Infatti, si deve tener conto, invece, che la deroga della L.N.D. che consente ad un calciatore non più in età di prendere parte al Campionato riservato alla categoria Juniores non è, come, peraltro, insegna la C.A.F. (v. per tutte, l decisione pubblicato bel C.U. 8/c del 12.11.1999 – App. GPS Pier Niceto, pag. 53) attributiva del relativo “status”, una volta perduto per il superamento dell’età richiesta, con la conseguenza che il Filoia non può più considerarsi a pieno titolo idoneo per il Campionato Juniores. Così stando le cose, appare evidente che il menzionato calciatore doveva scontare completamente la sanzione della squalifica del corrente Campionato con la prima squadra dell’A.S. Pantalla. Ora, poiché, risulta che il Filoia ha giocato nel Campionato di Eccellenza con la prima squadra dell’A.S. Pantalla il giorno 8.9.2002 contro il Bastia, ma non ha giocato il 15.9.2002 contro il Cannara mentre ha partecipato attivamente alla gara Deruta / Pantalla del 21.9.2002, è fuori dubbio che, con riferimento a quest’ultima gara, il detto Filoia vi ha partecipato in posizione irregolare per non avere ancora scontato la seconda giornata di squalifica inflittagli. Ciò comporta che deve trovare applicazione nei confronti della Società resistente il disposto dell’art. 12, comma 5 lett. a) del C.di G.S., il che significa che deve essere inflitta all’A.S. Pantalla la punizione sportiva della perdita della gara in oggetto con il punteggio di 0 a 2. Va disposta la remissione degli atti al Presidente del CRU per ogni altro eventuale provvedimento di sua competenza. P.Q.M. In accoglimento del reclamo proposto dall’A.S. Deruta in ordine alla gara Deruta / Pantalla – Campionato di Eccellenza – disputata a Deruta il 21.9.2002, infligge all’A.S. Pantalla la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara succitata con il punteggio di O a 2 in favore della A.S. Deruta. D I S P O N E · LA RIMESSIONE DEGLI ATTI AL PRESIDENTE DEL C.R. UMBRIA PER OGNI EVENTUALE PROVVEDIMENTO DI SUA COMPETENZA. · ORDINA LA RESTITUZIONE DELLA TASSA RECLAMO.
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