COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 15 del 23/10/2002 – pubbl. su www.figc-cru.it Delibere della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA POL. COSTANO IN RIFERIMENTO ALLA GARA PETRIGNANO / COSTANO DISPUTATA A PETRIGNANO IL 05.10.2002 AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 12 COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 09.10.2002 PUBBLICATO IN DATA 09.10.2002 E PRECISAMENTE PER : Ø SQUALIFICA PER QUATTRO GIORNATE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE MARZI BRUNO.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA - 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 15 del 23/10/2002 – pubbl. su www.figc-cru.it
Delibere della Commissione Disciplinare
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA POL. COSTANO IN RIFERIMENTO ALLA GARA PETRIGNANO / COSTANO DISPUTATA A PETRIGNANO IL 05.10.2002 AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 12 COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 09.10.2002 PUBBLICATO IN DATA 09.10.2002 E PRECISAMENTE PER :
Ø SQUALIFICA PER QUATTRO GIORNATE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE MARZI BRUNO.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 21.10.2002 , la seguente decisione:
FATTO
· SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata.
· NEI TERMINI proponeva reclamo la Pol. Costano adducendo i seguenti
M O T I V I
Eccessività della sanzione tenuto conto dell’effettivo comportamento del calciatore che subiva ingiustamente una espulsione.
E PERTANTO CHIEDEVA : la riduzione della squalifica inflitta al calciatore Marzi Bruno ad una sola giornata.
· ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione compariva l’Arbitro della gara e si presentava la Società convocata.
· SULLA SCORTA degli elementi di cui sopra la Commissione osserva :
Il calciatore Marzi Bruno è stato squalificato per quattro giornate di gara per aver reagito nei confronti di un avversario colpendolo con un pugno allo stomaco e per aver successivamente tenuto un comportamento offensivo nei confronti dell’arbitro.
La Società reclamante nulla ha obbiettato per quanto concerne il comportamento offensivo tenuto dal Marzi nei confronti dell’arbitro; contesta, però, che il fallo di reazione sia stato posto in essere dal suo calciatore mentre è stato, invece, da quest’ultimo subito.
Il direttore di gara, sentito a chiarimenti, confermando quanto già indicato in rapporto, ha precisato che è stato il Marzi a reagire ad una gomitata subita dall’avversario e sul punto non ha manifestato alcun dubbio ed alcuna incertezza.
Di conseguenza, tenuto conto che il rapporto e le dichiarazioni del direttore di gara costituiscono prova privilegiata, questa Commissione ritiene che la condotta del Marzi vada censurata; ritiene tuttavia, altresì, che la sanzione della squalifica possa essere ridotta a tre giornate di gara per renderla più adeguata all’effettivo svolgimento dei fatti, tenuto conto che lo stesso arbitro ha precisato che si è trattato di reazione istintiva del Marzi, senza che peraltro questa abbia comportato conseguenze dolorose per l’avversario.
PER I MOTIVI SOPRA ENUNCIATI LA C.D.
D E L I B E R A
Ø IN PARZIALE ACCOGLIMENTO DEL RECLAMO PROPOSTO DALLA POL. COSTANO RIDUCE LA SQUALIFICA INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE MARZI BRUNO A TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA.
Ø ORDINA RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO
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