COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 15 del 23/10/2002 – pubbl. su www.figc-cru.it Delibere della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA A.S. PANICAROLA, IN RIFERIMENTO ALLA GARA PANICAROLA / TRASIMEUS 2000 DISPUTATA A PANICAROLA IL 28.9.2002, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 10 COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 2.10.2002 PUBBLICATO IN DATA 3.10.2002, Ø E PRECISAMENTE PER : SQUALIFICA PER QUATTRO GIORNATE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE MOSCATELLO MICHELE.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 15 del 23/10/2002 – pubbl. su www.figc-cru.it Delibere della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA A.S. PANICAROLA, IN RIFERIMENTO ALLA GARA PANICAROLA / TRASIMEUS 2000 DISPUTATA A PANICAROLA IL 28.9.2002, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 10 COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 2.10.2002 PUBBLICATO IN DATA 3.10.2002, Ø E PRECISAMENTE PER : SQUALIFICA PER QUATTRO GIORNATE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE MOSCATELLO MICHELE. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 22.10.2002 , la seguente decisione: FATTO · SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata. · NEI TERMINI proponeva reclamo la Società A.S. Panicarola, adducendo i seguenti M O T I V I Eccessività della sanzione. E PERTANTO CHIEDEVA: una riduzione della squalifica inflitta al Moscatello. · .ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione compariva l’Arbitro della gara, ed il Presidente della Società reclamante. · SULLA SCORTA degli elementi di cui sopra la Commissione osserva : I fatti attribuiti dal G.S. al calciatore Moscatello, sulla base degli atti ufficiali di gara e con i quali il predetto Giudice ha motivato la squalifica, sono stati confermati sia dal direttore di gara che dal Presidente della Soc. reclamante. Se così stanno le cose, appare evidente che la condotta del predetto Moscatello non possa andare esente da censura. Tuttavia questa Commissione ritiene che, esaminata nel suo complesso la condotta del Moscatello, se nulla può obiettarsi in ordine al fallo commesso nei confronti di un avversario e quindi in ordine alla causa di espulsione, la frase qualificata minacciosa dal G.S., possa essere considerata irriguardosa, tenuto conto del contesto in cui è stata pronunciata, con esclusione di ogni intendimento minaccioso. Ciò, quindi, può giustificare, ad avviso della Commissione, la riduzione della squalifica comminata a tre giornate di gara tenuto anche conto della giovane età del calciatore. PER I MOTIVI SOPRA ENUNCIATI LA C.D. D E L I B E R A Ø IN ACCOGLIMENTO DEL RECLAMO PROPOSTO DALL’A.S. PANICAROLA, DI RIDURRE LA SQUALIFICA INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE MOSCATELLO MICHELE A TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA. ORDINA RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO
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