COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 17 del 30/10/2002 – pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO dall’A.S. Ciconia Calcio, IN RIFERIMENTO ALLA GARA Bastardo-Ciconia, DISPUTATA A Bastardo IL 6.10.2002, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.12 COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 9.10.2002 PUBBLICATO IN DATA 10/10/2002 · E PRECISAMENTE PER : l’applicazione in proprio favore dell’art. 12 c.5 Lett. a) del C.di G.S.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 17 del 30/10/2002 – pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO dall’A.S. Ciconia Calcio, IN RIFERIMENTO ALLA GARA Bastardo-Ciconia, DISPUTATA A Bastardo IL 6.10.2002, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.12 COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 9.10.2002 PUBBLICATO IN DATA 10/10/2002 · E PRECISAMENTE PER : l’applicazione in proprio favore dell’art. 12 c.5 Lett. a) del C.di G.S. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 29.10.2002 , la seguente decisione: FATTO SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria omologava la gara in epigrafe.. NEI TERMINI proponeva reclamo la Società A.S.Ciconia Calcio adducendo i seguenti M O T I V I Irregolare posizione del calciatore MARCHIONNI Mauro. E PERTANTO CHIEDEVA: l’applicazione in proprio favore dell’art. 12 c.5 lett.a) del C,.di G.S. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione non compariva la Società, in persona del suo legale rappresentante, sebbene regolarmente convocata. In data odierna si è trattato il reclamo presentato dalla A.S. Ciconia Calcio, con atto spedito in data 17 ottobre 2002, regolarmente comunicato alla Società reclamata, avente ad oggetto la posizione del calciatore Marchionni Mauro. Infatti, nella gara sopra descritta, nelle fila della Soc. Bastardo, aveva giocato il calciatore Marchionni Mauro, nato il 5.10.1984, il quale, nella stagione precedente, quando ancora militava con il Foligno Calcio Srl, aveva riportato una squalifica nell’ultima giornata di gara. Il Marchionni, secondo la prospettazione della Soc. reclamante, avrebbe dovuto scontare una giornata di squalifica nella gara iniziale del nuovo Campionato, secondo le norme regolamentari. Il ricorso è infondato secondo il disposto dell’art. 41 n. 1 del C.di G.S. il quale, essendo norma specifica riguardante la disciplina sportiva in ambito regionale dela L.N.D. prevale sull’art. 17 del C.di G.S. la cui applicazione è stata invocata dalla Soc. reclamante. Infatti, il calciatore Marchionni, nato nel 1984, deve ritenersi ricompreso nella categoria Juniores, e, come tale, avrebbe dovuto scontare la squalifica nella categoria di appartenenza. Ed infatti, la categoria Juniores ha giocato il 7.10.2002, in particolare la Soc. Bastardo ha giocato una gara con la S.S. Spello, cui il Marchionni non ha preso parte. Deve ritenersi, pertanto, che il calciatore suddetto abbia scontato la propria giornata di squalifica nella giornata 7.9.2002, nella quale si svolgeva il campionato Juniores, e ciò alla luce di quanto dispone l’art. 41 sopra richiamato. La posizione del Marchionni, di conseguenza, per la giornata 9.10.2002, nella quale giocava la prima squadra, deve ritenersi perfettamente regolare. Del resto quanto sopra deliberato ha già trovato conferma in una recente delibera della CAF . PER I MOTIVI SOPRA ENUNCIATI LA C.D. D E L I B E R A · DI RESPINGERE IL RECLAMO PROPOSTO DALL’A.S. CICONIA CALCIO. · ORDINA INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO
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