COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 17 del 30/10/2002 – pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DA A.C. PONTENUOVO. IN RIFERIMENTO ALLA GARA PONTENUOVO / VIRTUS LA CASTELLANA DISPUTATA A PONTENUOVO IL 13.10.2002 AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 13 COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 16.10.2002 PUBBLICATO IN DATA 16.10.2002 E PRECISAMENTE PER : AMMENDA DI EURO 400,00 – SQUALIFICA CALCIATORE CALESSO ANDREA PER CINQUE GARE -SQUALIFICA CALCIATORE LANARI PABLO PER QUATTRO GARE – SQUALIFICA CALCIATORI PINCHI ALESSANDRO E STRETTOMAGRO IVAN PER DUE GARE.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 17 del 30/10/2002 – pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DA A.C. PONTENUOVO. IN RIFERIMENTO ALLA GARA PONTENUOVO / VIRTUS LA CASTELLANA DISPUTATA A PONTENUOVO IL 13.10.2002 AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 13 COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 16.10.2002 PUBBLICATO IN DATA 16.10.2002 E PRECISAMENTE PER : AMMENDA DI EURO 400,00 - SQUALIFICA CALCIATORE CALESSO ANDREA PER CINQUE GARE -SQUALIFICA CALCIATORE LANARI PABLO PER QUATTRO GARE - SQUALIFICA CALCIATORI PINCHI ALESSANDRO E STRETTOMAGRO IVAN PER DUE GARE. · HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 29.10.2002, la seguente decisione: FATTO · SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava le sanzioni sopra riportate. · NEI TERMINI proponeva reclamo la Società A.S. Pontenuovo, adducendo i seguenti motivi: riesame completo dei fatti accaduti. E PERTANTO CHIEDEVA : l’ annullamento o la riduzione delle sanzioni. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione compariva l’Arbitro della gara, l’assistente Benni e la Società reclamante. · SULLA SCORTA degli elementi di cui sopra la Commissione osserva quanto segue. · In via preliminare si dichiara la inammissibilità del ricorso della A.C. Pontenuovo relativamente alla squalifica inflitta al G.S. per due gare effettive ai calciatori Pinchi Alessandro e Strettomagro Ivan, vista la entità della sanzione inflitta dal G.S. Tale provvedimento non risulta impugnabile dinanzi la Commissione Disciplinare ai sensi dell’art.41, comma 3, lett. a). Dal rapporto ufficiale di gara e da quanto precisato in sede di audizione sia dall’arbitro che dal suo primo assistente risultano comprovati in modo certo i fatti che hanno dato luogo sia alla ammenda comminata dal G.S. nei confronti della Società, sia quelli da cui sono scaturite le squalifiche nei confronti dei calciatori della A.C. Pontenuovo Calesso Andrea e Lanari Pablo. Nessuna censura può essere mossa alla sanzione inflitta dal G.S. al Lanari, in quanto il calciatore si rendeva certamente attivo in un comportamento altamente offensivo e minaccioso nei confronti dell’assistente dell’arbitro. Risulta, peraltro, certo che solo l’intervento di alcuni compagni di squadra impedivano al predetto calciatore di porre in essere anche una vera e propria aggressione nei confronti dello stesso assistente dell’arbitro. Di conseguenza, la sanzione inflitta appare del tutto corrispondente e proporzionata al comportamento tenuto dal Lanari, tenuto anche conto della natura privilegiata che il Codice di Giustizio Sportiva attribuisce agli atti ufficiali di gara. Altrettanto non può, però, sostenersi per la punizione inflitta al calciatore Calesso Andrea atteso che se pur risulta certo e provato che egli dopo la sua espulsione profferiva frasi offensive e minacciose, le stesse, però, venivano pronunciate solo nei confronti del direttore di gara ed udite dal primo assistente. Il comportamento, quindi, del Calesso è censurabile e questa Commissione ritiene più equa e rispondente a quanto realmente accaduto ridurre la squalifica comminata allo stesso dal G.S. a quattro giornate effettive di gara. Una attenta valutazione, per contro, merita da ultimo l’ammenda inflitta dal G.S. alla Società reclamante. Seppur non può dubitarsi, per quanto riportato in referto e ribadito in audizione, della responsabilità della Società per il comportamento tenuto da alcuni suoi sostenitori è, però, emerso, con altrettanta certezza, che, a parte l’atteggiamento irrisorio e irriguardoso di alcuni sostenitori che hanno preso ad applaudire ironicamente la terna arbitrale quando la stessa lasciava lo stadio, solo il comportamento di uno dei citati tifosi è risultato particolarmente grave, sia perché, durante lo svolgimento della gara, tentava di entrare in campo senza riuscirvi per il fattivo comportamento dei dirigenti presenti, sia perché, lo stesso sostenitore, tentava di aggredire la terna arbitrale al termine della gara. Per tutto quanto sopra esposto l’ammenda dal G.S. può essere ridotta ad Euro 200,00 per renderla più equa e rispondente a quanto realmente accaduto. PER I MOTIVI SOPRA ENUNCIATI LA C.D. D E L I B E R A · DI DICHIARARE INAMMISSIBILE IL RECLAMO PROPOSTO DALL’A.S. PONTENUOVO AVVERSO LA SQUALIFICA INFLITTA DAL G.S. AI CALCIATORI PINCHI ALESSANDRO E STRETTOMAGRO IVAN; · IN PARZIALE ACCOGLIMENTO DEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SUDDETTA A.S. PONTENUOVO, DI RIDURRE LA SQUALIFICA INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE CALESSO ANDREA A QUATTRO GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E DI RIDURRE L’AMMENDA INFLITTA DAL G.S. ALL’A.S. PONTENUOVO AD EURO 200,00; · DI CONFERMARE NEL RESTO L’IMPUGNATA DECISIONE DEL G.S.. · ORDINA RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO
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