COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 19 del 06/11/2002 – pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare Nel deferimento della Procura Federale delle FIGC nei confronti di: ¨ BETTI RENATO PRESIDENTE A.S. ANGELANA ¨ CERASA RINO DIRETTORE SPORTIVO A. S. ANGELANA ¨ MARTINETTI MORENO CALCIATORE A.S. ANGELANA ¨ SOCIETA’ A.S. ANGELANA per rispondere: i primi tre di violazione dell’art.3 comma 1 del C.G.S., la quarta della violazione dell’art.3 comma 2 e art.2 comma 4 del C.G.S., nella seduta dell 22 ottobre 2002, ha pronunciato la seguente delibera. Con atto pervenuto in data 6 luglio 2002, il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione Disciplinare Renato Betti, presidente della A.S. Angelana, Rino Cerasa, direttore sportivo della A.S. Angelana, Moreno Martinetti, calciatore tesserato per la A.S. Angelana e la medesima A.S. Angelana, per rispondere, i primi tre, della violazione di cui all’art.3 comma 1 del C.G.S., per avere, nel corso di dichiarazioni rese ad organi di informazione, – TEF ( Tele Fornari Editore ) – espresso giudizi lesivi della reputazione del prof. Remo Di Biagio, Presidente del C.R.A. Umbria, del sig. Rosetti, arbitro della Sezione di Gubbio, nonché del C.R. Arbitri; quanto alla A.S. Angelana della violazione di cui agli artt. 3 comma 2 e art. 2 comma 4 del C.G.S., per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta ai propri tesserati.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 19 del 06/11/2002 – pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare Nel deferimento della Procura Federale delle FIGC nei confronti di: ¨ BETTI RENATO PRESIDENTE A.S. ANGELANA ¨ CERASA RINO DIRETTORE SPORTIVO A. S. ANGELANA ¨ MARTINETTI MORENO CALCIATORE A.S. ANGELANA ¨ SOCIETA’ A.S. ANGELANA per rispondere: i primi tre di violazione dell’art.3 comma 1 del C.G.S., la quarta della violazione dell’art.3 comma 2 e art.2 comma 4 del C.G.S., nella seduta dell 22 ottobre 2002, ha pronunciato la seguente delibera. Con atto pervenuto in data 6 luglio 2002, il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione Disciplinare Renato Betti, presidente della A.S. Angelana, Rino Cerasa, direttore sportivo della A.S. Angelana, Moreno Martinetti, calciatore tesserato per la A.S. Angelana e la medesima A.S. Angelana, per rispondere, i primi tre, della violazione di cui all’art.3 comma 1 del C.G.S., per avere, nel corso di dichiarazioni rese ad organi di informazione, - TEF ( Tele Fornari Editore ) – espresso giudizi lesivi della reputazione del prof. Remo Di Biagio, Presidente del C.R.A. Umbria, del sig. Rosetti, arbitro della Sezione di Gubbio, nonché del C.R. Arbitri; quanto alla A.S. Angelana della violazione di cui agli artt. 3 comma 2 e art. 2 comma 4 del C.G.S., per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta ai propri tesserati. L’indagine aveva tratto le mosse da una denuncia inviata dalla A.S. Angelana al Presidente del C.R.A. Umbria, prof. Di Biagio Remo e, per conoscenza, al Presidente del C.R. Umbro, dott. Luigi Repace, nella quale si censurava la designazione dell’arbitro Rosetti di Gubbio, per l’incontro disputato in data 17 marzio 2002, in Santa Maria degli Angeli tra la A.S. Angelana e la Nestor, in quanto trattavasi dello stesso direttore di gara dell’incontro tra la A.S. Angelana e il Città di Castello, in cui si erano verificate aspre contestazioni sull’operato dell’arbitro medesimo, culminate con ricorsi del Città di Castello agli organi della Giustizia sportiva. Le espressioni contenute nella citata denuncia, aggravate da quanto era stato detto nel corso di un programma televisivo denominato “Pianeta Calcio” andato in onda sulla televisione privata TEF, avevano indotto, il prof. Di Biagio ad inviare una nota alla segreteria dell’AIA, con la quale si ravvisava la ipotesi di una lesione della dignità dell’arbitro, dello scrivente e dei componenti del Comitato, con violazione delle norme e dei principi che regolano i rapporti tra tesserati. A seguito delle indagini esperite dalla Procura Federale, il cui intervento era stato prontamente sollecitato, è emerso, in estrema sintesi, che, a dirigere la gara tra la A.S. Angelana e la Nestror, prima e seconda in classifica nel campionato Eccellenza Regionale, svoltasi il 17/3/2002, era stato designato l’arbitro Rossetti di Gubbio, con il quale la A.S. Angelana aveva avuto molto da ridire in un precedente incontro, questa volta con il Città di Castello, ma che interessava sempre il primato nel girone. Nel corso della gara i dirigenti dell’Angelana avevano avuto da reclamare sulle decisioni del direttore di gara, che non avrebbe concesso un paio di rigori, che avrebbe diretto a senso unico e che, in conclusione, non era nelle condizioni di serenità per dirigere un incontro di tale importanza. Queste lamentele erano state formalizzate nella citata lettera al prof. Di Biagio e ribadite nella trasmissione televisiva, i cui toni ed espressioni apparivano alla Procura integrare le violazioni di cui alle contestazioni in epigrafe riportate. Alla udienza odierna, dinanzi questa Commissione, sono comparsi il calciatore Moreno Martinetti e Rino Cerasa, direttore sportivo dell’A.S. Angelana, i quali si sono riportati alle dichiarazioni già rese al Procuratore Federale, confermando il contenuto delle trascrizioni della trasmissione televisiva; all’esito, le parti concludevano come in atti. Osserva la Commissione che ai tesserati non risulta interdetto di esprimere opinioni sull’operato egli arbitri e dei dirigenti Federali ma è richiesto che l’intervento sia contenuto nei limiti di una critica corretta e rispettosa dei ruoli, e che, in sostanza, le censure che pur possono essere formulate non si risolvano, in definitiva, in un dileggio delle altrui funzioni o in un disprezzo della persona che tali funzioni ricopre; l’animosità e la passione che sostiene i dirigenti delle società e gli stessi calciatori non deve, in alcun modo, sopraffare la correttezza dei rapporti, prevalere sulla valutazione obbiettiva della realtà. Alla luce di queste considerazioni, le espressioni usate dal Presidente della Angelana nella lettera indirizzata al prof. Di Biagio, non appaiono ispirate a quei principi di lealtà dei rapporti che dovrebbero invece essere sempre presenti: ma, soprattutto, nella trasmissione televisiva di cui si è detto, i termini usati dal Presidente e dal direttore sportivo, superano indubbiamente i limiti posti da una corretta critica per assurgere ad espressioni di aperta denigrazione riguardo alla professionalità e alla correttezza sia del direttore di gara che dei dirigenti federali. In particolare, le espressioni del tipo “ …l’arbitro che tutto è meno tale,…è stata una scelta volontaria per arrivare a un certo obbiettivo….” contenute nella lettera del Presidente della Angelana, ed inoltre le ulteriori espressioni quali “…l’arbitro ha fatto finta di non vederlo…io non mi volevo sbilanciare sugli arbitri e su Di Biagio però se loro hanno già deciso chi deve vincere il campionato…il sig. Rossetti non ha dimostrato di essere un uomo…arbitrare a senso unico…” non sono conformi ai principi di correttezza e lealtà che devono permeare i rapporti tra tesserati e che sono tutelati dalle norme richiamate, giustamente, dalla Procura Federale. Così quanto argomentato dal direttore sportivo Cerasa, sempre nel corso della trasmissione televisiva, con espressioni del tipo “ …questo signore si è permesso di indirizzare una partita in una certa maniera…se deve vincere per forza una realtà diversa…perché sono loro che a questo punto mi fanno capire che possono indirizzare una cosa da una parte e dall’altra…quei sotterfugi lasciano il tempo che trovano….” dipingono un quadro di congiure e di complotti, ai danni della A.S. Angelana, che non sussiste, gettando discredito su altri tesserati e, infine, sulla intera federazione, come se questa fosse una associazione di soggetti preposta a chissà quali fini illeciti. Ci potranno essere degli errori, scelte non opportune nella designazione di un direttore di gara piuttosto che un altro, valutazione errate dell’arbitro, aspetti che giustificano posizioni di critica, sempre, però, nel pieno rispetto delle regole imposte oltre che dal C.G.S. dalla convivenza civile e sociale, laddove non è mai consentito, magari, per giustificare o trovare un alibi a propri errori o alla sconfitta della squadra, di aggredire moralmente e, sotto l’aspetto professionale, la dignità delle persone. Appare diverso il comportamento del calciatore Martinetti, intervenuto telefonicamente nella suddetta trasmissione, il quale, nonostante la giovane età, ha dimostrato notevole equilibrio, limitandosi a giudicare non opportuna la scelta dell’arbitro Rossetti per una gara così importante, dopo che si erano verificati episodi di contestazione in una altra partita della stessa A.S. Angelana, fatto, questo, che potrebbe aver influito sulla serenità di giudizio dello stesso direttore di gara; osservazioni, legittime, sull’operato di altri soggetti, che ad avviso di questa Commissione, non ledono l’altrui onorabilità, rimanendo nell’ambito di una manifestazione di pensiero di libera critica. In conclusione, ritiene la Commissione di dover affermare la responsabilità di Betti Renato e di Cerasa Rino, in ordine alle contestazioni mosse, e, in considerazione, della entità del fatto e della diversità dei ruoli nella gestione della società, graduare la sanzione come in dispositivo. All’accertamento della colpevolezza dei tesserati, consegue l’affermazione della responsabilità oggettiva della società. Ritiene, infine la Commissione di dover prosciogliere, per i motivi anzidetti, da ogni addebito il calciatore Martinetti. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, ritenuta la responsabilità del sig. Betti Renato, Presidente della A.S. Angelana, del sig. Rino Cerasa, direttore sportivo della A.S. Angelana, e dell’A.S. Angelana, in ordine ai rispettivi addebiti in via diretta e oggettiva, per la società, D E L I B E R A DI INFLIGGERE: · A BETTI RENATO L’AMMENDA DI € 200,00 E LA INIBIZIONE TEMPORANEA PER MESI UNO A RICOPRIRE CARCHE FEDERALI E A RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ NELL’AMBITO FEDERALE, INDIPENDENTEMENTE DALL’EVENTUALE RAPPORTO DI LAVORO. · A RINO CERASA L’AMMENDA DI € 50,00 E LA INIBIZIONE TEMPORANEA PER MESI UNO A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ NELL’AMBITO FEDERALE, INDIPENDENTEMENTE DALL’EVENTUALE RAPPORTO DI LAVORO. · ALLA A.S. ANGELANA L’AMMENDA DI € 200,00. · DI PROSCIOGLIERE IL CALCIATORE MARTINETTI MORENO DAGLI ADDEBITI ASCRITTIGLI.
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