COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 19 del 06/11/2002 – pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DA Associazione Polisportiva Spina, IN RIFERIMENTO ALLA GARA Polisportiva Spina / Avigliano DISPUTATA A Spina il 20 ottobre 2002 AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 15 COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 23/10/2002 PUBBLICATO IN DATA 24/10/2002 · E PRECISAMENTE PER : annullamento provvedimento disciplinare a carico della Polisportiva Spina e riduzione della squalifica al calciatori Calistroni Paolo, Maggiorana Fabio e Bellucci Omar,
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA - 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 19 del 06/11/2002 – pubbl. su www.figc-cru.it
Decisioni della Commissione Disciplinare
NEL RECLAMO PROPOSTO DA Associazione Polisportiva Spina, IN RIFERIMENTO ALLA GARA Polisportiva Spina / Avigliano DISPUTATA A Spina il 20 ottobre 2002 AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 15 COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 23/10/2002 PUBBLICATO IN DATA 24/10/2002
· E PRECISAMENTE PER : annullamento provvedimento disciplinare a carico della Polisportiva Spina e riduzione della squalifica al calciatori Calistroni Paolo, Maggiorana Fabio e Bellucci Omar,
SULLA scorta del referto arbitrale, sentito il direttore di gara,
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 5/11/202, la seguente decisione:
FATTO
I fatti che hanno originato i provvedimenti del G.S. e, quindi, del reclamo della A.S,. Spina, si sono verificati alla fine della gara con la Polisportiva Avigliano, svoltasi il giorno 20/10/2002.
Riferisce l’arbitro che, fischiato il termine dell’incontro, il calciatore Calistroni Paolo abbia strattonato e insultato l’allenatore della Pol. Avigliano Serpericci e che, entrati nel campo alcuni soggetti che assistevano all’incontro dalla tribuna, si sia originata una rissa in cui si notavano come partecipanti, tra i più attivi, il citato Calistroni e un altro calciatore dell’A. S, Spina, tale Maggiorana.
La ricostruzione del direttore di gara non appare completa e convincente soprattutto per il fatto che la rissa richiede più protagonisti e la individuazione di chi in effetti ha partecipato non può limitarsi ai componenti di un solo gruppo.
Peraltro, avanti questa Commissione , il direttore di gara ha precisato di non aver riconosciuto i giocatori dell’Avigliano che si erano tolti la maglia di gioco; questo fatto è assai significativo della partecipazione attiva di altri tesserati in quanto è notorio che, in casi del genere, i calciatori, per evitare pronte identificazioni, sono soliti liberarsi della maglia.
In sostanza, sembra più verosimile che all’esito della gara si sia verificato un parapiglia originato da probabili atti di provocazione, non esclusi dal direttore di gara, il quale pur tuttavia è stato deciso nell’indicare il Calistroni e il Maggiurana tra i sicuri partecipanti; è indubbio che il comportamento dei predetti debba essere sanzionato, ma deve essere tenuto nel dovuto conto anche della sicura partecipazione di altri tesserati che l’arbitro stesso ha riferito di non aver potuto identificare.
Va anche considerato che nella fattispecie si è trattato di uno scontro, da quanto riferito, prevalentemente verbale, con strattonate e spinte che non hanno avuto alcuna conseguenza sulla integrità fisica dei contendenti.
Sotto questo profilo, appare meritevole di accoglimento il reclamo della società e, quindi, ben può essere ridotta la sanzione inflitta al Calistroni a quattro giornate effettive di squalifica e al Maggiorana a tre giornate di squalifica.
Si conferma, invece, l’ammenda inflitta alla società, la quale è dimostrato, non ha saputo impedire l’ingresso in campo dei propri sostenitori; è inammissibile il reclamo per la squalifica inflitta al Bellucci, trattandosi di due sole giornate, ai sensi dell’art. 41 comma 3 lettera a).
PER I MOTIVI SOPRA ENUNCIATI LA C.D.
D E L I B E R A
· DI RIDURRE LA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE CALISTRONI PAOLO A QUATTRO GIORNATE EFFETTIVE DI GARA; DI RIDURRE LA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE MAGGIURANA FABIO A TRE GIORNATE EFFETIVE DI GARA; DI CONFERMARE L’AMMENDA A CARICO DELLA A.S. SPINA; DICHIARA INAMMISSIBILE IL RECLAMO IN ORDINE ALLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE BELLUCCI OMAR.
· ORDINA RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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