COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 19 del 06/11/2002 – pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA A.S. ROBUR CERVINO IN RIFERIMENTO ALLA GARA ROBUR CERVINO / S.AMANZIO PANTALLA DISPUTATA A PAPIGNO DI TERNI IL 5.10.2002 – AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 5 COMITATO PROVINCIALE DI TERNI, DEL GIORNO 6.10.2002 PUBBLICATO IN DATA 10.10.2002, E PRECISAMENTE PER : · L’ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA DEL G.S. E L’APPLICAZIONE IN LORO FAVORE DELLE SANZIONI PREVISTE IN CASO DI RINUNCIA.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 19 del 06/11/2002 – pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA A.S. ROBUR CERVINO IN RIFERIMENTO ALLA GARA ROBUR CERVINO / S.AMANZIO PANTALLA DISPUTATA A PAPIGNO DI TERNI IL 5.10.2002 - AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 5 COMITATO PROVINCIALE DI TERNI, DEL GIORNO 6.10.2002 PUBBLICATO IN DATA 10.10.2002, E PRECISAMENTE PER : · L’ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA DEL G.S. E L’APPLICAZIONE IN LORO FAVORE DELLE SANZIONI PREVISTE IN CASO DI RINUNCIA. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 5.11.2002, la seguente decisione: FATTO · SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Terni decretava la ripetizione della gara sopra riportata. · NEI TERMINI proponeva reclamo la Società Robur Cervino, adducendo i seguenti M O T I V I Posto che la gara doveva essere giocata il giorno 5.10.2002 e non già il 6.10.2002, come dall’originario calendario, la mancata presentazione in campo della squadra S.Amanzio Pantalla, questa doveva subire la perdita della gara con le altre conseguenze previste dal C.di G.S. E PERTANTO CHIEDEVA : · .l’annullamento della delibera del G.S. che disponeva la ripetizione della gara. · ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione non compariva il legale rappresentante della Società reclamante,sebbene regolarmente avvisato. · SULLA SCORTA degli elementi di cui sopra la Commissione osserva : · Il reclamo avanzato dalla Società non è fondato e quindi non può trovare accoglimento alcuno. Ed invero, a tal fine, va considerato che, come emerge dagli atti ufficiali la variazione del calendario, in virtù della quale la gara Robur Cervino / S.Amanzio Pantalla doveva essere disputata il 5 ottobre anziché il 6.10.2002, come originariamente fissato, non risulta ritualmente portata a conoscenza dalla Soc. S.Amanzio Pantalla per un disguido del Comitato, né attraverso una comunicazione diretta e né attraverso la pubblicazione nel C.U. atteso che, la variazione del calendario originario, con anticipi e posticipi, risulta essere stata pubblicata solo in data 7.10.2002, come da comunicazione del Presidente del Comitato Provinciale di Terni e quindi successivamente, non solo alla prima data fissata dal calendario originario ma anche a quella fissata in conseguenza della variazione. E’ evidente che un tale disguido, non potendo essere addebitato alla Soc. S.Amanzio Pantalla e non potendo altresì valere nei suoi confronti la presunzione assoluta di conoscenza di quanto pubblicato nel C.U. del 7.10.2002, non può comportare a carico della citata Società l’applicazione delle sanzioni previsto dal C.di G.S. in caso di mancata presentazione in campo, come richiesto alla società reclamante. Di conseguenza va confermata la delibera del G.S. di Terni. PER I MOTIVI SOPRA ENUNCIATI LA C.D. D E L I B E R A · DI RESPINGERE IL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOC. A.S. ROBUR CERVINO AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. DI TERNI CONFERMANDOLA INTEGRALMENTE. · MANDA ALLA SEGRETERIA DEL COMITATO PROVINCIALE DI TERNI PER LA RIPETIZIONE DELLA GARA. ORDINA INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it