COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 20 del 13/11/2002 – pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SPC. CALCIO GUBBIO CSI IN RIFERIMENTO ALLA GARA COLOMBELLA / CSI GUBBIO DISPUTATA A COLOMBELLA IL 26.10.2002 AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 17 COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 30.10.2002 PUBBLICATO IN DATA 31.10.2002, E PRECISAMENTE PER : · Squalifica del calciatore CACCIAMANI GIACOMO PER QUATTRO GARE PER AVER SPINTONATO L’ARBITRO.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 20 del 13/11/2002 – pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SPC. CALCIO GUBBIO CSI IN RIFERIMENTO ALLA GARA COLOMBELLA / CSI GUBBIO DISPUTATA A COLOMBELLA IL 26.10.2002 AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 17 COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 30.10.2002 PUBBLICATO IN DATA 31.10.2002, E PRECISAMENTE PER : · Squalifica del calciatore CACCIAMANI GIACOMO PER QUATTRO GARE PER AVER SPINTONATO L’ARBITRO. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 12.11.2002 , la seguente decisione : FATTO · SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata. · NEI TERMINI proponeva reclamo la Società CSI Gubbio adducendo i seguenti M O T I V I Involontarietà del gesto. E PERTANTO CHIEDEVA : un riesame della squalifica · ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione compariva l’Arbitro della gara e la Società reclamante. · SULLA SCORTA degli elementi di cui sopra la Commissione osserva : · Dai chiarimenti forniti dal direttore di gara a questa Commissione sono risultate confermate le circostanze dal medesimo riportate nel referto di gara. · Questi ha infatti ribadito di essere stato spintonato all’altezza del petto dal calciatore CACCIAMANI che protestava in seguito ad una sua decisione. L’arbitro ha peraltro escluso l’involontarietà del gesto, così come prospettato dalla Società reclamante, anche se ha riconosciuto che il gesto stesso non si è concretizzato in un vero atto di violenza bensì in una manifestazione della protesta posta in essere dal calciatore; ha ribadito di non aver subito alcun danno fisico né di aver provato dolore. · Ciò premesso questa Commissione ritiene che il comportamento posto in essere dal calciatore sia qualificabile come meramente irriguardoso e come tale sanzionabile con due giornate di squalifica, ciò anche in considerazione dei buoni precedenti disciplinari del Cacciamani. PER I MOTIVI SOPRA ENUNCIATI LA C.D. D E L I B E R A · IN PARZIALE ACCOGLIMENTO DEL RECLAMO, DI RIDURRE A DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA LA SQUALIFICA INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE CACCIAMANI GIACOMO. · ORDINA RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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