COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 20 del 13/11/2002 – pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DA LLA A.S. CLITUNNO IN RIFERIMENTO ALLA GARA A.S. CLITUNNO / GRIFO ATTIGLIANO DISPUTATA A CAMPELLO SUL CLITUNNO il 13.10.2002 AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 13 COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 16.10.2002 PUBBLICATO IN DATA 17.10.2002, E PRECISAMENTE PER : · Squalifica per n. 6 gare inflitta al calciatore OTTAVI ANDREA.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 20 del 13/11/2002 – pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DA LLA A.S. CLITUNNO IN RIFERIMENTO ALLA GARA A.S. CLITUNNO / GRIFO ATTIGLIANO DISPUTATA A CAMPELLO SUL CLITUNNO il 13.10.2002 AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 13 COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 16.10.2002 PUBBLICATO IN DATA 17.10.2002, E PRECISAMENTE PER : · Squalifica per n. 6 gare inflitta al calciatore OTTAVI ANDREA. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 12.11.2002, la seguente decisione : FATTO · SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata per avere il predetto calciatore, espulso per doppia ammonizione, spintonato il direttore di gara tenendo nei confronti del medesimo un comportamento offensivo. · NEI TERMINI proponeva reclamo la Società A.S. CLITUNNO, adducendo i seguenti M O T I V I Eccessività della sanzione E PERTANTO CHIEDEVA : una netta riduzione della sanzione medesima. · ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione non compariva l’Arbitro della gara, sebbene regolarmente avvertito nè la Società reclamante non avendone questa fatta esplicita richiesta.. · SULLA SCORTA degli elementi di cui sopra la Commissione osserva : · Le risultanze degli atti ufficiali, assistiti da presunzione di verità, non possono essere contraddette dall’interessata versione di parte, tanto più che la stessa non si presenta sostenuta da un benchè minimo riscontro obiettivo. · Ciò chiarito, ritiene questa Commissione che le stesse parziali ammissioni espresse nel ricorso dalla Società reclamante, possono ben giustificare la comminazione della squalifica al calciatore Ottavi Andrea, per aver tenuto un comportamento pari a quello rilevato dal G .S. · Al fine di adeguare, in ogni caso, la suddetta sanzione alla effettiva condotta attribuita all’Ottavi, la stessa appare riducibile a cinque giornate effettive di gara. PER I MOTIVI SOPRA ENUNCIATI LA C.D. D E L I B E R A · IN ACCOGLIMENTO DEL RECLAMO PROPOSTO DALL’A.S. CLITUNNO, DI RIDURRE LA SQUALIFICA INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE OTTAVI ANDREA, A CINQUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA · ORDINA -RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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