COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 22 del 20/11/2002 – pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALL’ U.S. UNIONE SPORTIVA CASCIA IN RIFERIMENTO ALLA GARA CASCIA / PACIANO DISPUTATA A CASCIA IL 20.10.2002 AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 15 COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 23.10.2002 PUBBLICATO IN DATA 24.10.2002, E PRECISAMENTE PER : · SQUALIFICA FINO AL 31.8.2003 INFLITTA AL CALCIATORE PAOLONI NELLO.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 22 del 20/11/2002 – pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALL’ U.S. UNIONE SPORTIVA CASCIA IN RIFERIMENTO ALLA GARA CASCIA / PACIANO DISPUTATA A CASCIA IL 20.10.2002 AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 15 COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 23.10.2002 PUBBLICATO IN DATA 24.10.2002, E PRECISAMENTE PER : · SQUALIFICA FINO AL 31.8.2003 INFLITTA AL CALCIATORE PAOLONI NELLO. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 19.11.2002, la seguente decisione: FATTO · SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata. · NEI TERMINI proponeva reclamo la Società U.S. CASCIA adducendo i seguenti M O T I V I ECCESSIVITA’’ DELLA SANZIONE. E PERTANTO CHIEDEVA : Una sensibile riduzione della sanzione. · ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione compariva l’Arbitro della gara; non compariva la Società per non averne fatta esplicita richiesta. · SULLA SCORTA degli elementi di cui sopra la Commissione osserva : · Il direttore di gara nel suo referto e con le precisazioni fornite a questa Commissione ha chiarito l’effettivo e reale comportamento tenuto dal calciatore Paoloni nel corso della gara oggetto di reclamo. · Dagli atti ufficiali si desume che il Paoloni ha tenuto un comportamento violento nei confronti di due suoi avversari consistito nell’aver colpito con violenza, a gioco fermo, al volto un primo calciatore avversario facendolo cadere a terra e successivamente nell’ avere colpito lo stesso calciatore che si trovava a terra con un calcio al costato provocandogli forte dolore; in seguito colpiva con violenti calci all’altezza dello stomaco e con pugni all’altezza della testa un secondo giocatore della squadra avversaria. · VERO è che tale comportamento è stato ammesso e stigmatizzato dalla stessa Società reclamante, la quale, peraltro, ha fatto riferimento per una parziale giustificazione del comportamento del Paoloni ad una provocazione dallo stesso subita ad opera di calciatore avversario, ma è anche vero che di una tale provocazione il direttore di gara non fa menzione nel referto ed ha precisato, dinanzi a questa Commissione, di non averla percepita tenuto conto del rapido svolgimento dei fatti. · Ciò non toglie che questa Commissione, esaminati i fatti in tutto il loro contesto e nelle modalità di svolgimento, ritiene di poter contenere la sanzione della squalifica in termini più proporzionati ai fatti medesimi presentandosi eccessiva quella inflitta al Paolo dal G.S. · Di conseguenza la squalifica inflitta al suddetto calciatore va fissata fino al 31.5.2003. PER I MOTIVI SOPRA ENUNCIATI LA C.D. D E L I B E R A · DI RIDURRE LA SQUALIFICA INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE PAOLONI NELLO FINO AL 31.5.2003. · ORDINA RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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