COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 22 del 20/11/2002 – pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOC. PERUGIA GIOVANE IN RIFERIMENTO ALLA GARA PERUGIA GIOVANE / PIERANTONIO DISPUTATA A PERUGIA LOC. SAN MARCO IL 26.10.2002 AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 17 COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 30.10.2002 PUBBLICATO IN DATA 31.10.2002, E PRECISAMENTE PER : · SQUALIFICA PER SEI GIORNATE EFFETIVE DI GARA AL CALCIATORE BONCIARELLI DANIELE, IL QUALE ESPULSO COLPIVA CON UN CALCIO UN AVVERSARIO ATTINGENDOLO SUCCESSIVAMENTE CON UNO SPUTO E COLPENDOLO CON UNA MANATA IN VISO. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 19.11.2002, la seguente decisione:

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 22 del 20/11/2002 – pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOC. PERUGIA GIOVANE IN RIFERIMENTO ALLA GARA PERUGIA GIOVANE / PIERANTONIO DISPUTATA A PERUGIA LOC. SAN MARCO IL 26.10.2002 AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 17 COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 30.10.2002 PUBBLICATO IN DATA 31.10.2002, E PRECISAMENTE PER : · SQUALIFICA PER SEI GIORNATE EFFETIVE DI GARA AL CALCIATORE BONCIARELLI DANIELE, IL QUALE ESPULSO COLPIVA CON UN CALCIO UN AVVERSARIO ATTINGENDOLO SUCCESSIVAMENTE CON UNO SPUTO E COLPENDOLO CON UNA MANATA IN VISO. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 19.11.2002, la seguente decisione: FATTO · SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata. · NEI TERMINI proponeva reclamo la Società PERUGIA GIOVANE adducendo i seguenti M O T I V I ECCESSIVITA’’ DELLA SANZIONE E RIESAME DEI FATTI. E PERTANTO CHIEDEVA : Una riduzione della sanzione inflitta. · ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione compariva l’Arbitro della gara; non compariva la Società per non averne fatta esplicita richiesta. · SULLA SCORTA degli elementi di cui sopra la Commissione osserva quanto segue. · Il direttore di gara nel suo referto e con le precisazioni fornite a questa Commissione ha chiarito l’effettivo e reale comportamento tenuto dal calciatore Bonciarelli Daniele nel corso della gara oggetto di reclamo. · Ed infatti, dagli atti ufficiali si desume che il direttore di gara ha ridimensionato con opportuni chiarimenti quanto posto in essere dal Bonciarelli: entrata decisa di quest’ultimo nei confronti di un avversario con conseguente espulsione del medesimo; diverbio tra i due protagonisti con il Bonciarelli che poggiava una mano in faccia all’avversario. · VERO è che il direttore di gara ha riportato anche nel suo referto la circostanza che il Bonciarelli ha lanciato uno sputo verso un avversario, ma è anche vero che non è stato in grado di precisare con esattezza se lo stesso abbia effettivamente attinto l’avversario medesimo. · Tanto premesso, questa Commissione, esaminati i fatti in tutto il loro contesto e nelle modalità di svolgimento, ritiene di poter contenere la sanzione della squalifica in termini più proporzionati ai fatti posti in essere dal Bonciarelli, presentandosi eccessiva quella inflitta al medesimo dal G.S. · Di conseguenza la squalifica inflitta al suddetto calciatore viene ridotta a tre giornate effettive di gara. PER I MOTIVI SOPRA ENUNCIATI LA C.D. D E L I B E R A · DI RIDURRE LA SQUALIFICA INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE BONCIARELLI DANIELE A TRE GIORNATE EFFETIVE DI GARA. · ORDINA RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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