COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 22 del 20/11/2002 – pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO Dall’ A.C.VIRTUS SAN GIUSTINO IN RIFERIMENTO ALLA GARA RAMAZZANO / VIRTUS SAN GIUSTINO DISPUTATA A RAMAZZANO DI PERUIA IL 20.10.2002 AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 15 COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 23.10.2002 PUBBLICATO IN DATA 24.10.2002, E PRECISAMENTE PER : · SQUALIFICA FINO AL 22.12.2002 INFLITTA AL CALCIATORE SELVI STEFANO. · INIBIZIONE FINO AL 22.12.2002 INFLITTA AL DIRIGENTE BALDICCHI WALTER.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 22 del 20/11/2002 – pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO Dall’ A.C.VIRTUS SAN GIUSTINO IN RIFERIMENTO ALLA GARA RAMAZZANO / VIRTUS SAN GIUSTINO DISPUTATA A RAMAZZANO DI PERUIA IL 20.10.2002 AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 15 COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 23.10.2002 PUBBLICATO IN DATA 24.10.2002, E PRECISAMENTE PER : · SQUALIFICA FINO AL 22.12.2002 INFLITTA AL CALCIATORE SELVI STEFANO. · INIBIZIONE FINO AL 22.12.2002 INFLITTA AL DIRIGENTE BALDICCHI WALTER. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 19.11.2002, la seguente decisione : FATTO · SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava le sanzioni sopra riportate. · NEI TERMINI proponeva reclamo la Società A.C. VIRTUS SAN GIUSTINO, adducendo i seguenti M O T I V I Ø il calciatore Selvi Stefano non aveva spintonato l’arbitro; voleva solo stringere la mano dell’arbitro anche se ironicamente; Ø il dirigente Baldicchi Walter non aveva tenuto il comportamento segnalato dal direttore di gara E PERTANTO CHIEDEVA : Un nuovo esame dei fatti. · ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione compariva l’Arbitro della gara e la Società reclamante. · SULLA SCORTA degli elementi di cui sopra la Commissione osserva : · Le risultanze degli atti ufficiali, assistiti da presunzione di verità, così come i chiarimenti forniti dal direttore di gara a questa Commissione, non possono essere contraddette da una interessata versione dei fatti così come proposta dalla Società reclamante, tanto più che non si presenta sostenuta da un riscontro obiettivo. · Ciò chiarito, il direttore di gara, per quanto concerne il dirigente Baldicchi, dopo aver escluso di averlo allontanato dal campo per una mancata segnalazione di un fallo, ha chiarito che lo stesso, al termine della gara, all’atto di rientrare negli spogliatoi, ha profferito nei suoi confronti parole offensive e minacciose, quale quelle riportate nel referto, contestando in tal modo l’operato dello stesso direttore di gara per la mancata concessione di un rigore e per la espulsione di due calciatori della propria squadra. · Di conseguenza il comportamento del Baldicchi non può andare esente da censura e non può che trovare conferma la sanzione inflitta al medesimo dal G.S. avendola questi contenuta entro limiti di equità. · Circa la posizione del calciatore Selvi, nessun dubbio è dato di avere in ordine al suo comportamento anche se il direttore di gara ha tenuto a precisare che, se spinta vi è stata, la stessa non gli è apparsa poi tanto violenta e tale da causargli dolore a differenza di quanto succintamente indicato nel proprio referto di gara. Detta circostanza consente di poter ridurre la sanzione della squalifica inflitta dal G.S. al Selvi fino al 22.11.2002 rendendola in tal guisa più proporzionata alla reale consistenza dei fatti. PER I MOTIVI SOPRA ENUNCIATI LA C.D. D E L I B E R A · DI CONFERMARE LA INIBIZIONE INFLITTA DAL G.S. AL DIRIGENTE BALDICCHI WALTER; · DI RIDURRE FINO AL 22.11.2002 LA SQUALIFICA INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE SELVI STEFANO. · ORDINA RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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