COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 23 del 22/11/2002 – pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALL’A.C. NUOVA BEVAGNA MONTEFALCO IN RIFERIMENTO ALLA GARA VIRTUS BASCHI / NUOVA BEVAGNA MONTEFALCO DISPUTATA A BASCHI DI TERNI IL 3.11.2002 AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 19 COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 6.11.2002 PUBBLICATO IN DATA, E PRECISAMENTE PER : · SQUALIFICA PER N. 5 GIORNATE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE CATALANO GIUSEPPE;

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 23 del 22/11/2002 – pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALL’A.C. NUOVA BEVAGNA MONTEFALCO IN RIFERIMENTO ALLA GARA VIRTUS BASCHI / NUOVA BEVAGNA MONTEFALCO DISPUTATA A BASCHI DI TERNI IL 3.11.2002 AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 19 COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 6.11.2002 PUBBLICATO IN DATA, E PRECISAMENTE PER : · SQUALIFICA PER N. 5 GIORNATE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE CATALANO GIUSEPPE; HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 22.11.2002, la seguente decisione: FATTO · SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata. · NEI TERMINI proponeva reclamo la Società A.C. NUOVA BEVAGNA MONTEFALCO, adducendo i seguenti M O T I V I ECCESSIVITÀ DELLA SANZIONE. E PERTANTO CHIEDEVA : UNA SENSIBILE RIDUZIONE DELLA SANZIONE STESSA. · ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione compariva l’Arbitro della gara e la Società reclamante. · SULLA SCORTA degli elementi di cui sopra la Commissione osserva : · Il direttore di gara confermava integralmente il suo referto ma riferiva, nel contempo, alcune precisazioni che portano a considerare il comportamento del calciatore CATALANO Giuseppe in termini più attenuati rispetto a quelli rappresentati dal G.S. · Ed invero, dalle suddette precisazioni si desume che il comportamento posto in essere dal Catalano non ha assunto i caratteri di una condotta violenta ma quelli di una smodata protesta e di un irriguardoso atteggiamento nei confronti del direttore di gara. · Ciò giustifica la possibilità, ad avviso di questa Commissione, di contenere in termini più equi la sanzione della squalifica inflitta al Catalano in modo da renderla più proporzionata e più corrispondente al reale svolgimento dei fatti. · Di conseguenza ritiene questa Commissione che la squalifica da infliggere al suddetto Catalano possa essere determinata in quattro giornate effettive di gara, PER I MOTIVI SOPRA ENUNCIATI LA C.D. D E L I B E R A · IN ACCOGLIMENTO DEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C. NUOVA BEVAGNA MONTEFALCO, DI RIDURRE LA SQUALIFICA INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE CATALANO GIUSEPPE IN QUATTRO GIORNATE EFFETTIVE DI GARA. · ORDINA RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it